Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge, in attuazione del
comma 5 dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce l’attribuzione agli Enti locali e la disciplina generale, ivi compresa l’individuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali, spettacolo, conferiti alla Regione ai sensi
del Titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (di seguito chiamato decreto), recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
Art. 2
- Forme di raccordo e processi di concertazione
Art. 3
- Funzioni riservate alla Regione
1. Nelle materie oggetto della presente legge, sono riservati alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:
a) il concorso alla elaborazione e all’attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;
c) l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente.
d) il coordinamento dei sistemi informativi;
e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle normative attuative della medesima.
Art. 4
1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi del precedente art. 3 sono conferiti alle Province ed ai Comuni secondo quanto stabilito ai successivi articoli.
2. Nelle materie oggetto della presente legge le funzioni già disciplinate dalla normativa regionale vigente restano così regolate fino al riordino di cui al successivo art. 8.
3. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli Enti locali dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
- Esercizio associato delle funzioni
Art. 6
- Poteri sostitutivi
1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell’art. 118, comma 1 Cos., la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza:
a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione, previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali;
b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione;
c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l’esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.
2. Ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente della Giunta Regionale,
(14) Parole soppresse con l.r. 31 ottobre 2001, n.53 , art.17.
preso atto dell’inadempienza, diffida l’ente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lettera a), la Giunta Regionale si sostituisce all’ente inadempiente, negli altri casi, il Presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione.
3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti leggi attribuiscono al CORECO, su segnalazione della Giunta Regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalità di cui al comma 2.
4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d’urgenza previsti dalla legislazione vigente.
Art. 7
- Attribuzione delle risorse
1. Successivamente all’emanazione dei provvedimenti di cui all’
art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , entro i limiti dei beni e delle risorse trasferiti dallo Stato alla Regione, questa attribuisce agli enti locali i beni e le risorse idonei a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.
2. La decorrenza dell’esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l’effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al precedente comma.
Art. 8
- Riordino delle normative di settore
Art. 9
- Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 del presente capo si applicano alle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali nelle materie oggetto della presente legge, anche non in attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59 .
Art. 10
- Effetti abrogativi