Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .(1)
1. Nelle materie oggetto del presente capo, oltre alle funzioni ed ai compiti di cui all’art. 3 della presente legge, la Regione:
a) esercita le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà o comunque detenuti, nonché la valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e la promozione delle attività culturali purché corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario;
b) esercita le funzioni amministrative delegate con DPR 14 gennaio 1972 n. 3 , art. 9, concernenti la tutela del patrimonio bibliografico;
c) coopera con lo Stato alla definizione delle metodologie tecnico-scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali;
d) formula proposte ai fini dell’esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.
V. anche BU 4 dicembre 1998, n. 40, parte prima: "Avviso: Ferma restando l’entrata in vigore della legge il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla legge stessa alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza."