Art. 11
- Funzioni riservate alla Regione
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi di cui all’art. 115 comma 2 del decreto in materia di "salute umana" e di "sanità veterinaria", come definite dall’art. 113 del decreto stesso, spettano alla Regione che li esercita ai sensi della legislazione regionale che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale.
2. Ai sensi dell’art. 115, comma 4, del decreto la Regione, avvalendosi delle Aziende sanitarie, costituisce scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici.
3. I provvedimenti di urgenza di competenza della Regione, di cui all’art. 117, comma 1 del decreto, sono adottati in base alle disposizioni contenute nella
legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 .
4. Spetta alla Regione il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero di cui all’art. 124, comma 2 del decreto
e la corresponsione, ai sensi dell’articolo 115 del decreto stesso, dell’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati). (17) Parole aggiunte con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art.18.
5. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e controllo di cui all’art. 121, comma 4 del decreto, anche avvalendosi delle Aziende unità sanitarie locali.
6. La Regione esercita, inoltre, le funzioni di vigilanza di cui all’art. 122, comma 2 del decreto.