Titolo I
- PRINCIPI GENERALI
Art. 1
- Finalità(11)
Abrogato.
Art. 2
- Classificazione dei materiali di cava e assimilabili(11)
Abrogato.
Titolo II
- LA PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI CAVA E TORBIERA, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI
Capo I
- IL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI
Art. 3
- Definizione(11)
Abrogato.
Art. 4
- Contenuti(11)
Abrogato.
Art. 5
- Formazione e approvazione(11)
Abrogato.
Art. 6
Abrogato.
Capo II
- IL PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI DELLA PROVINCIA
Art. 7
- Definizione(11)
Abrogato.
Art. 8
- Contenuti(11)
Abrogato.
Art. 9
- Formazione ed approvazione(11)
Abrogato.
Art. 10
- Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali(11)
Abrogato.
Art. 11
- Definizione(11)
Abrogato.
Art. 12
- Domanda di autorizzazione(11)
Abrogato.
Art. 13
- Procedimento di autorizzazioni(11)
Abrogato.
Art. 14
- Contenuti del provvedimento di autorizzazione(11)
Abrogato.
Art. 15
- Disposizioni sulle autorizzazioni(11)
Abrogato.
Art. 16
- Obblighi informativi(11)
Abrogato.
Art. 17
- Consorzi(11)
Abrogato.
Art. 18
- Durata dell’autorizzazione e cause di decadenza(11)
Abrogato.
Art. 19
- Permesso di ricerca(11)
Abrogato.
Art. 20
- Competenza e procedure per il rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico(11)
Abrogato.
Titolo III
- DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI CAVA E TORBIERA
Art. 11
- Definizione(11)
Abrogato.
Art. 12
- Domanda di autorizzazione(11)
Abrogato.
Art. 13
- Procedimento di autorizzazioni(11)
Abrogato.
Art. 14
- Contenuti del provvedimento di autorizzazione(11)
Abrogato.
Art. 15
- Disposizioni sulle autorizzazioni(11)
Abrogato.
Art. 16
- Obblighi informativi(11)
Abrogato.
Art. 17
- Consorzi(11)
Abrogato.
Art. 18
- Durata dell’autorizzazione e cause di decadenza(11)
Abrogato.
Art. 19
- Permesso di ricerca(11)
Abrogato.
Titolo IV
- FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO
Art. 20
- Competenza e procedure per il rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico(11)
Abrogato.
Titolo V
- DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI CAVA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Capo I
- AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 21
- Cave di prestito(11)
Abrogato.
Capo II
- CAVE DI PRESTITO PER OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STATALE E REGIONALE
Art. 22
- Definizione e disciplina delle competenze regionali(11)
Abrogato.
Art. 23
- Progetto per l’individuazione dei siti di cava di prestito(11)
Abrogato.
Art. 24
- Richiesta di approvazione del progetto e di autorizzazione(11)
Abrogato.
Art. 25
- Autorizzazione alle indagini preliminari(11)
Abrogato.
Art. 26
- Nucleo di valutazione(11)
Abrogato.
Art. 27
- Approvazione del progetto ed autorizzazione(11)
Abrogato.
Art. 28
- Disposizioni di carattere eccezionale(11)
Abrogato.
Capo III
- CAVE DI PRESTITO PER OPERE D’INTERESSE LOCALE
Art. 29
- Cave di prestito per opere pubbliche di interesse locale(11)
Abrogato.
Titolo VI
- FUNZIONI DI POLIZIA DELLE CAVE E TORBIERE, VIGILANZA E SANZIONI
Art. 30
- Funzioni di polizia e vigilanza(11)
Abrogato.
Art. 31
- Sanzioni(11)
Abrogato.
Titolo VII
- MINIERE
Art. 32
- Funzioni Amministrative
1. La Giunta Regionale esercita tutte le funzioni amministrative relative alle attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi, appartenenti alla categoria miniere di cui all’art. 2 del RD 1443/1927 e successive modificazioni e integrazioni, conferite dall’art. 34 del DLgs. 112/1998 nonché le funzioni relative ai gas non combustibili non conservate dallo Stato, mediante strutture organizzative regionali.
Art. 33
- Permessi di ricerca e concessioni minerarie
1. La Giunta Regionale conferisce i permessi di ricerca e le concessioni minerarie relative ai minerali solidi e ai gas non combustibili applicando, per quanto compatibile, la disciplina dei procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale).
2. Per il riconoscimento della presenza e della coltivabilità del giacimento minerario, quale presupposto per la concessione mineraria, la Giunta Regionale verifica la effettiva rilevanza dell’interesse pubblico rappresentato dalla utilizzazione del giacimento in rapporto alla tutela e valorizzazione delle risorse essenziali del territorio definite dall’art. 2 della LR 5/1995, ai vincoli e alle limitazioni d’uso del territorio interessato e all’incidenza dell’estrazione mineraria rispetto alla movimentazione degli altri materiali necessaria per consentire l’utilizzazione del giacimento minerario.
3. Alle domande di permesso di ricerca e di concessione mineraria deve essere allegato anche un progetto di risistemazione dell’area interessata dagli interventi per la sua ricomposizione ambientale compreso lo smantellamento degli impianti e delle attrezzature con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, nonché il progetto delle eventuali opere di urbanizzazione primaria necessarie e quelle di allacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi , liquidi e gassosi, nonché delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con l’attività di ricerca o coltivazione mineraria.
4. I permessi di ricerca e le concessioni minerarie sono soggetti a prestazione preventiva di garanzia fideiussoria commisurata all’ammontare complessivo degli interventi descritti al comma 3, come risultanti da perizia di stima allegata alla domanda, che potrà essere svincolata, anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l’ammontare delle opere realizzate.
5. La Giunta Regionale potrà disciplinare le modalità di formulazione delle domande per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie e gli specifici requisiti tecnici degli elaborati da allegare alle domande tramite istruzioni tecniche.
6. I permessi di ricerca e le concessioni minerarie rilasciati anteriormente alla decorrenza delle funzioni regionali di cui all’art. 32 rimangono in vigore fino, alla scadenza fissata nei singoli atti, sempreché non si presentino motivi di decadenza.
Art. 34
- Tariffe e canoni
1. La Giunta Regionale determina le tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti di autorizzazioni, verifiche, collaudi relativamente alla ricerca e coltivazione di minerali solidi e dei gas non combustibili, nei limiti massimi definiti dallo Stato.
2. La Giunta Regionale determina altresì i diritti, i canoni e i contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni per i minerari solidi e dei gas non combustibili nei limiti massimi definiti dallo Stato.
3. Per la determinazione delle tariffe e dei canoni di cui ai commi 1 e 2 la Giunta Regionale tiene conto delle tipologie dei minerali, dell’estensione del territorio interessato e dell’entità degli adempimenti regionali di analisi, verifica e controllo necessari.
Titolo VIII
- INTERVENTI DIVERSI DALL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA
Art. 35
- Estrazioni dai corsi d’acqua(11)
Abrogato.
Art. 36
- Bonifiche agrarie, invasi irrigui e movimenti di terra in genere(11)
Abrogato.
Art. 37
- Stoccaggio e riciclaggio dei materiali inerti(11)
Abrogato.
Titolo IX
- NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 38
- Validità del Piano Regionale dell’Attività Estrattive(11)
Abrogato.
Art. 39
- Norme transitorie sulle autorizzazioni(11)
Abrogato.
Art. 40
- Abrogazioni(11)
Abrogato.
Art. 41
- Modifiche(11)
Abrogato.
Art. 42
- Norma di raccordo con la disciplina degli Agri marmiferi apuani(11)
Abrogato.
Note del Redattore:
V. BU 23 novembre 1998, n. 37 Avviso sulla decorrenza: " Si comunica che, ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni disciplinate dalla legge suddetta e ricomprese fra quelle conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998 , al la emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che tale decorrenza determineranno."
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.