Titolo IX
- NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 38
- Validità del Piano Regionale dell’Attività Estrattive(11)
Abrogato.
Art. 39
- Norme transitorie sulle autorizzazioni(11)
Abrogato.
Art. 40
- Abrogazioni(11)
Abrogato.
Art. 41
- Modifiche(11)
Abrogato.
Art. 42
- Norma di raccordo con la disciplina degli Agri marmiferi apuani(11)
Abrogato.
Note del Redattore:
V. BU 23 novembre 1998, n. 37 Avviso sulla decorrenza: " Si comunica che, ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni disciplinate dalla legge suddetta e ricomprese fra quelle conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso
decreto legislativo n. 112/1998 , al la emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’
articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che tale decorrenza determineranno."
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.