Titolo II
- LA PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI CAVA E TORBIERA, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI
Capo I
- IL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI
Art. 3
- Definizione(11)
Abrogato.
Art. 4
- Contenuti(11)
Abrogato.
Art. 5
- Formazione e approvazione(11)
Abrogato.
Art. 6
Abrogato.
Capo II
- IL PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI DELLA PROVINCIA
Art. 7
- Definizione(11)
Abrogato.
Art. 8
- Contenuti(11)
Abrogato.
Art. 9
- Formazione ed approvazione(11)
Abrogato.
Art. 10
- Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali(11)
Abrogato.
Art. 11
- Definizione(11)
Abrogato.
Art. 12
- Domanda di autorizzazione(11)
Abrogato.
Art. 13
- Procedimento di autorizzazioni(11)
Abrogato.
Art. 14
- Contenuti del provvedimento di autorizzazione(11)
Abrogato.
Art. 15
- Disposizioni sulle autorizzazioni(11)
Abrogato.
Art. 16
- Obblighi informativi(11)
Abrogato.
Art. 17
- Consorzi(11)
Abrogato.
Art. 18
- Durata dell’autorizzazione e cause di decadenza(11)
Abrogato.
Art. 19
- Permesso di ricerca(11)
Abrogato.
Art. 20
- Competenza e procedure per il rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico(11)
Abrogato.
Note del Redattore:
V. BU 23 novembre 1998, n. 37 Avviso sulla decorrenza: " Si comunica che, ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni disciplinate dalla legge suddetta e ricomprese fra quelle conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso
decreto legislativo n. 112/1998 , al la emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’
articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che tale decorrenza determineranno."
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.