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Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74

Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 5 novembre 1998

Titolo III
- ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PERMANENTE
Art. 6
- Caratteristiche degli interventi di formazione permanente
1. La partecipazione alle attività di formazione permanente costituisce un preciso obbligo professionale per gli operatori del Servizio sanitario, così come l’organizzazione di adeguate iniziative formative rappresenta un impegno essenziale per le Aziende Sanitarie. In relazione a questo principio le Aziende sanitarie dispongono la partecipazione alle attività formative di carattere obbligatorio e le eventuali provvidenze tese a facilitare la partecipazione a quelle individuate autonomamente dai singoli operatori ritenute idonee ed utili per lo sviluppo dei livelli di professionalità funzionali al Servizio sanitario, nonché coerenti agli obiettivi aziendali.
2. Gli interventi di formazione permanente devono rispondere a requisiti di progettualità e sistematicità, fra i quali sono essenziali i caratteri della pertinenza degli obiettivi con le linee di indirizzo della programmazione aziendale e con i bisogni di apprendimento dei singoli operatori e dei contesti organizzativi anche a carattere multiprofessionale, della gradualità degli scopi educativi, dell’adeguatezza dei metodi didattici e delle tecniche formative rispetto a modelli di apprendimento di tipo operativo, dell’osservabilità e valutabilità dei risultati del percorso formativo sui comportamenti dei singoli e dei gruppi e sulle modificazioni indotte nella qualità dei trattamenti sanitari.
3. Gli interventi si distinguono in:
a) attività di orientamento, inserimento lavorativo e di valutazione del potenziale professionale destinate ai neo-assunti;
b) attività di sostegno al personale impegnato in processi di ristrutturazione organizzativa o di riconversione di ruolo o funzioni;
c) aggiornamento, adeguamento e perfezionamento delle conoscenze e capacità tecnico-scientifiche e professionali;
d) attività specificatamente rivolte alla cura degli aspetti di metodologia del lavoro e di organizzazione dei servizi per l’impiego ottimale delle risorse umane e materiali e per il miglioramento dei rapporti con gli utenti, nonché allo svolgimento di interventi di formazione manageriale;
e) attività di qualificazione ed aggiornamento disposte dalle norme di legislazione e contrattazione collettiva di settore;
f) attività di qualificazione ed aggiornamento del personale addetto alla formazione.
4. Nella programmazione, progettazione ed attuazione delle iniziative di formazione permanente devono essere curate le metodologie di verifica e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni, nonché sviluppate la sensibilità alla dimensione bioetica dei trattamenti sanitari, l’attenzione ai valori storici, scientifici e sociali della Sanità pubblica e la valenza dei fattori culturali, cognitivi ed educativi nella promozione della salute.
Art. 7
- Tipologia degli interventi
1. Le attività formative di cui all’art. 6 sono attuate mediante interventi, singoli o combinati, riconducibili in particolare alla seguente tipologia:
a) corsi;
b) seminari;
c) convegni, congressi, conferenze, giornate di studio;
d) periodi di tirocinio e stages applicativi;
e) progetti di auto-formazione;
f) iniziative a carattere informativo documentale ed editoriale;
g) acquisizione, elaborazione, diffusione di materiale didattico ed audiovisivo, nonché informatico e multimediale;
h) costituzione e gestione di biblioteche e centri di documentazione a livello di Azienda sanitaria;
i) progetti sperimentali e di ricerca applicata, con particolare riguardo ai contenuti professionali ed alla metodologia di organizzazione dei servizi.
2. Le caratteristiche di tali interventi sono ulteriormente determinate negli indirizzi e disposizioni di cui all’art. 9.
3. Nell’ambito delle attività di formazione permanente del personale sono ricomprese anche tutte le iniziative ad esse strumentali ed, in particolare, quelle finalizzate: alla realizzazione di studi e ricerche nel campo educativo e formativo, all’acquisizione e potenziamento dei beni immobili e mobili per lo svolgimento delle attività formative, alla realizzazione di soluzioni strutturali ed organizzative tese all’integrazione delle funzioni bibliotecarie, documentali ed archivistiche delle Aziende sanitari e al fine di razionalizzarne la gestione ed accrescerne le valenze formative e di promozione culturale e professionale.
Art. 8
- Soggetti destinatari
1. Le attività di formazione permanente sono destinate:
a) al personale organicamente o funzionalmente dipendente delle Aziende sanitarie nelle forme previste dalla contrattazione collettiva;
b) al personale convenzionato nelle forme previste dai relativi accordi nazionali e regionali.
2. Possono essere ammessi a frequentare le attività di formazione permanente anche i dipendenti di altri enti pubblici o da soggetti privati operanti nel settore sociale o sanitario, ivi comprese le Associazioni del volontariato, del privato sociale, nonché i soggetti che svolgono nello stesso settore una attività libero professionale, quando gli obiettivi dell’iniziativa di formazione rendano opportuno il loro coinvolgimento. L’ammissione dei suddetti soggetti può essere subordinata al concorso alle spese di realizzazione delle attività, a carico dei medesimi o dei loro enti di appartenenza.
Art. 9
- Programmazione della formazione permanente
1. Il Consiglio Regionale definisce nel Piano sanitario regionale o con specifico atto di programmazione, gli indirizzi e le specifiche disposizioni per lo svolgimento delle attività di formazione permanente, avvalendosi del Consiglio sanitario regionale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito sanitario.
Art. 10
- Finanziamento, programmazione e realizzazione annuale degli interventi formativi
1. Con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione è stabilita annualmente la somma da destinare alla realizzazione da parte della Giunta regionale degli interventi di formazione permanente destinati al personale di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), e di quelli, aventi rilevanza regionale, destinati al personale di cui al medesimo art. 8, comma 1, lett. a). Successivamente, in riferimento a tale disponibilità finanziaria, la Giunta regionale approva e realizza un apposito programma annuale degli interventi formativi. In tale programma possono essere stabiliti modalità, obiettivi e priorità per l’erogazione di finanziamenti alle Aziende sanitarie per la realizzazione di specifici progetti formativi elaborati dalle medesime.
2. Le singole Aziende sanitarie nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie stabiliscono nel bilancio preventivo economico annuale di previsione la somma da destinare alla realizzazione degli interventi di formazione permanente del proprio personale. In riferimento a tale disponibilità finanziaria, ciascuna Azienda sanitaria approva e realizza un apposito programma annuale degli interventi formativi. Tale programma deve essere ricompreso in via ordinaria nel piano attuativo annuale. La mancanza del programma e l’insufficiente finanziamento sono motivo di non approvazione del piano attuativo annuale.
3. Sulla base dei propri programmi annuali le Aziende sanitarie stabiliscono le opportune intese per l’eventuale realizzazione congiunta degli interventi.
4. La Giunta regionale, avvalendosi del Consiglio sanitario regionale, e le Aziende sanitarie predispongono i rispettivi programmi annuali degli interventi formativi sulla base degli indirizzi e disposizioni di cui all’art. 9.
5. I programmi annuali sono materia di contrattazione regionale ed aziendale così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della sanità pubblica e degli accordi collettivi nazionali del personale convenzionato.
Art. 11
- Enti organizzatori e modalità attuative
1. Gli interventi di cui all’art. 10, sono istituiti, finanziati e realizzati dalla Giunta regionale e dalle singole Aziende sanitarie, singolarmente o congiuntamente, in attuazione dei rispettivi programmi annuali. Nel caso che più Aziende sanitarie gestiscano in forma congiunta gli interventi formativi, la loro attuazione deve far capo ad una sola di esse, sulla base di preventive intese comprendenti anche la ripartizione dei reciproci oneri finanziari, i quali potranno essere assolti anche attraverso il pagamento di quote di partecipazione all’Azienda sanitaria titolare delle attività.
2. La Giunta regionale e le Aziende sanitarie realizzano tali interventi direttamente o indirettamente avvalendosi delle Università degli Studi, degli Ordini e collegi professionali o di altri soggetti pubblici. Relativamente a particolari esigenze, la realizzazione di attività formative può essere affidata, tramite la stipula di apposite convenzioni, anche a soggetti privati che svolgono qualificata attività di ricerca, formazione, produzione, erogazione di servizi nel settore sanitario e sociale o in ambi ti ad esso correlati con particolare riferimento alle associazioni professionali e scientifiche del settore. La Giunta regionale e le Aziende sanitarie possono, altresì, realizzare gli interventi programmati facendo partecipare direttamente il personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario a corsi istituiti dalle Università degli Studi o da altri qualificati soggetti pubblici o privati.
3. In particolare la Giunta regionale può realizzare gli interventi da essa istituiti anche affidandone la gestione alle Aziende sanitarie. A queste ultime è fatto obbligo al termine delle attività redigere un apposito rendiconto sull’impiego dei finanziamenti ricevuti dalla Giunta regionale per la realizzazione di tali interventi con la richiesta per la ridestinazione di eventuali economie di spesa.
4. Nella gestione diretta degli interventi formativi la Giunta regionale e le Aziende sanitarie utilizzano, ai sensi della normativa vigente nella sanità pubblica, il personale del servizio sanitario e, in subordine, verificata l’indisponibilità di risorse interne, instaurare rapporti di consulenza con altri soggetti pubblici e privati o di prestazione professionale con singoli esperti.
5. Al fine di realizzare attività rispondenti ai requisiti indicati all’art. 6 le Aziende sanitarie assegnano ad un adeguato numero di propri dipendenti compiti inerenti lo sviluppo della progettazione formativa degli interventi, della loro conduzione ed animazione, delle verifiche intermedie e finali, relativamente alle aree professionali o alle strutture organizzative di appartenenza, secondo modalità definite ai sensi dell’art. 9.
6. Per la formazione permanente degli operatori professionali delle aree infermieristica, tecnico-sanitaria, di riabilitazione e di vigilanza ispezione i compiti di cui al comma 5 sono svolti dagli operatori professionali dirigenti delle rispettive categorie professionali, in mancanza dei quali potrà essere utilizzato personale non dirigente delle rispettive categorie professionali.
7. Al fine di assicurare un omogeneo e uniforme arricchimento metodologico relativamente alle competenze di coloro che assolvono ai compiti cui al comma 5, la Giunta regionale, nell’ambito degli interventi di cui all’art. 10, comma 1, cura l’attuazione di appositi corsi formativi a carattere regionale.
8. Per le attività di formazione permanente del personale appartenente alle categorie mediche convenzionate, lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma si identifica con l’incarico di animatore ove tale figura sia prevista nei relativi accordi collettivi nazionali. Le iniziative per la formazione dei predetti animatori e la verifica delle necessarie competenze sono definite, con apposito atto, dalla Giunta regionale previo accordo con le organizzazioni sindacali mediche, sentita la federazione regionale degli ordini provinciali dei medici.
Art. 12
- Verifica dell’attuazione dei programmi annuali
1. Le Aziende sanitarie devono elaborare una relazione sugli interventi formativi espletati nell’anno precedente ivi compresi quelli istituiti dalla Giunta regionale e loro affidati in gestione. Tale relazione fa parte della relazione sanitaria aziendale.
2. La relazione di cui al precedente comma deve fra l’altro contenere l’analisi della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione degli interventi formativi, la tipologia e la quantità degli operatori coinvolti, la descrizione dei risultati conseguiti e la valutazione delle eventuali discordanze rispetto ai risultati attesi.
3. La Giunta regionale, in ordine agli adempimenti delle Aziende sanitarie di cui ai precedenti comma, stabilisce i criteri necessari ad uniformare la raccolta dei dati a livello regionale.
Art. 13
- Iniziative formative in settori specialistici e loro accreditamento
1. Al fine di assicurare una costante elevazione della qualità della formazione del personale del Servizio sanitario, le Aziende sanitarie e la Regione, singolarmente o congiuntamente, anche tramite apposite intese e collaborazioni con l’Università e gli Ordini e Collegi professionali, potranno dar vita ad iniziative tese a realizzare in via continuativa attività di aggiornamento, di documentazione e di produzione multimediale in determinati settori od aree specialistiche della sanità.
2. Le Aziende sanitarie titolari o compartecipi di tali iniziative pongono a base della loro partecipazione il criterio del progressivo recupero delle risorse finanziarie investite per l’attuazione delle iniziative medesime tramite l’offerta dei prodotti e servizi formativi realizzati eventualmente al netto delle quote versate per investimenti in conto capitale e delle spese sostenute per la formazione del proprio personale dipendente o convenzionato.
3. Le iniziative di cui al comma 1, sono oggetto di specifico accreditamento da parte della Giunta regionale e potranno essere raccordate ed integrate con le strutture eventualmente costituite ai sensi del precedente art. 5, comma 3.
4. Il Consiglio regionale determina con uno specifico atto da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri per l’accreditamento delle iniziative di cui al presente articolo, avvalendosi del Consiglio Sanitario Regionale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito sanitario.
5. La partecipazione ad una attività formativa organizzata nell’ambito di un’iniziativa accreditata ai sensi del presente articolo, è considerato un elemento attestante un livello qualitativo superiore di tale attività in tutte le circostanze in cui questa venga ad essere valutata all’interno di un curriculum formativo individuale.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.