Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74
Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 5 novembre 1998
Art. 9
- Programmazione della formazione permanente
1. Il Consiglio Regionale definisce nel Piano sanitario regionale o con specifico atto di programmazione, gli indirizzi e le specifiche disposizioni per lo svolgimento delle attività di formazione permanente, avvalendosi del Consiglio sanitario regionale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito sanitario.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.