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Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74

Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 5 novembre 1998

Art. 9
- Programmazione della formazione permanente
1. Il Consiglio Regionale definisce nel Piano sanitario regionale o con specifico atto di programmazione, gli indirizzi e le specifiche disposizioni per lo svolgimento delle attività di formazione permanente, avvalendosi del Consiglio sanitario regionale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito sanitario.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.