Menù di navigazione

Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74

Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 5 novembre 1998

Art. 4
- Programmazione delle attività
1. Il Consiglio Regionale, avvalendosi del Consiglio sanitario regionale, istituito con apposita legge regionale e sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito sanitario, definisce nel Piano sanitario regionale o con specifico atto di programmazione:
a) indirizzi e specifiche disposizioni valide per la determinazione da parte della Giunta regionale dei fabbisogni annuali di formazione in ambito regionale di figure professionali sanitarie;
b) criteri per la definizione dei protocolli d’intesa previsti all’art. 6, comma 2 e 3, del decreto delegato, anche al fine di garantire un utilizzo ottimale delle risorse formative, strutturali e di personale del Servizio sanitario;
c) indirizzi per le eventuali forme di collaborazione da instaurare nell’ambito delle attività di formazione di cui all’art. 3 con le Università, gli Ordini ed i Collegi professionali anche ai fini dell’individuazione di strutture destinate stabilmente ad attività formative ai sensi di quanto stabilito all’art. 5, comma 3;
d) ulteriori direttive per l’organizzazione delle attività formative di cui all’art. 3, comma 1.
2. I protocolli d’intesa Regione - Università di cui alla lett. b), comma 1, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
3. Sulla base delle indicazioni e criteri di cui al comma 1 e di quanto ulteriormente stabilito nei protocolli di intesa richiamati alla lettera b) del medesimo comma, la Giunta regionale, avvalendosi del Consiglio sanitario regionale approva entro il 31 marzo di ogni anno, il piano annuale delle attività di formazione per l’accesso ai profili professionali e di ulteriore qualificazione nel settore sanitario.
4. Il piano annuale di cui al comma 2 prevede relativamente all’anno formativo od accademico successivo:
a) l’indicazione della tipologia, del numero dei corsi, dei posti, della localizzazione e dell’Azienda sanitaria titolare delle attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e c);
b) la proposta, ai fini della programmazione nazionale, della tipologia e della localizzazione, con l’indicazione del relativo numero degli studenti, dei corsi da istituire a livello regionale per le attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) ed e);
c) eventuali criteri ed indicazioni programmatiche per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) e f) con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2.
5. Limitatamente alle attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) e c) spetta alla commissione costituita ai sensi dell’ art. 10, comma 4, della LR 29 giugno 1994, n. 49 , formulare alla Giunta Regionale le relative proposte entro il primo di marzo di ciascun anno. A tal fine per le attività di cui alle soprarichiamate lettere b) e c) sono costituiti in seno alla predetta Commissione appositi gruppi tecnici di lavoro per ciascun specifico profilo professionale o per ambiti professionali affini, composti secondo i criteri e modalità stabiliti dal Consiglio regionale. Sulle risultanze e sulle proposte emerse dai lavori della suddetta Commissione la Giunta regionale, prima dell’ adozione dei relativi atti di recepimento, acquisisce il parere delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito-sanitario.
6. Contestualmente all’approvazione del Piano annuale di cui al comma 3, la Giunta regionale, avvalendosi del Consiglio sanitario regionale, impartisce ulteriori disposizioni sulle modalità attuative ed organizzative dei corsi e dispone l’eventuale erogazione di contributi finanziari necessari per il loro svolgimento in relazione all’avvenuta allocazione di fondi, a ciò specificatamente finalizzati, tramite la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. Nelle medesime disposizioni possono trovare regolamentazione l’accesso a contributi finanziari erogati da altri soggetti, la concessione di particolari provvidenze ai partecipanti ai corsi o, diversamente, essere stabilite le forme e l’entità di un eventuale concorso finanziario dei medesimi per la partecipazione alle attività formative.
7. Nelle disposizioni di cui al comma 6 e nei protocolli d’intesa con l’Università, sono curati in particolare la definizione di strumenti e modalità per la verifica e la promozione della qualità delle attività formative e l’accreditamento delle strutture sede delle medesime, soprattutto in riferimento alla formazione pratica, all’integrazione degli insegnamenti teorici con gli insegnamenti clinico-pratici e all’impiego di metodologie tutoriali in quanto aspetti necessari per garantire il perseguimento da p arte degli studenti di livelli di competenza e professionalità aderenti alle esigenze operative del Servizio sanitario regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.