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Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74

Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 5 novembre 1998

Art. 13
- Iniziative formative in settori specialistici e loro accreditamento
1. Al fine di assicurare una costante elevazione della qualità della formazione del personale del Servizio sanitario, le Aziende sanitarie e la Regione, singolarmente o congiuntamente, anche tramite apposite intese e collaborazioni con l’Università e gli Ordini e Collegi professionali, potranno dar vita ad iniziative tese a realizzare in via continuativa attività di aggiornamento, di documentazione e di produzione multimediale in determinati settori od aree specialistiche della sanità.
2. Le Aziende sanitarie titolari o compartecipi di tali iniziative pongono a base della loro partecipazione il criterio del progressivo recupero delle risorse finanziarie investite per l’attuazione delle iniziative medesime tramite l’offerta dei prodotti e servizi formativi realizzati eventualmente al netto delle quote versate per investimenti in conto capitale e delle spese sostenute per la formazione del proprio personale dipendente o convenzionato.
3. Le iniziative di cui al comma 1, sono oggetto di specifico accreditamento da parte della Giunta regionale e potranno essere raccordate ed integrate con le strutture eventualmente costituite ai sensi del precedente art. 5, comma 3.
4. Il Consiglio regionale determina con uno specifico atto da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri per l’accreditamento delle iniziative di cui al presente articolo, avvalendosi del Consiglio Sanitario Regionale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito sanitario.
5. La partecipazione ad una attività formativa organizzata nell’ambito di un’iniziativa accreditata ai sensi del presente articolo, è considerato un elemento attestante un livello qualitativo superiore di tale attività in tutte le circostanze in cui questa venga ad essere valutata all’interno di un curriculum formativo individuale.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n. 32 , art.33.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.