Titolo V
- NORME TRANSITORIE
Art. 29
1. Le prime gare espletate ai sensi della presente legge per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico sono svolte in assenza del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico di cui all' articolo 5 e del programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all' articolo 8 , sulla base delle determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi, recepite con deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2002, n. 205 nonché nel rispetto delle clausole essenziali del bando, del capitolato e del contratto di servizio, indicati con delibera della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 16 , comma 7. 2. Ai fini delle gare di cui al comma 1, l'individuazione dei servizi, la dimensione dei lotti e la disciplina tariffaria sono determinate dalla Regione, dalle province e dai comuni per i servizi di rispettiva competenza.
3. L'erogazione delle risorse regionali relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa qualora l'ente competente non provveda ad avviare le procedure concorsuali tramite l'emanazione del bando per l'affidamento dei servizi entro il 31 ottobre 2003. L'erogazione riprende all'atto della pubblicazione del bando di gara.
4. L'erogazione delle risorse regionali relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa qualora l'aggiudicazione dei servizi a seguito di espletamento di procedura di gara non avvenga entro il 1° gennaio 2004. L'erogazione riprende dalla data di aggiudicazione dei servizi. (58) Comma così sostituito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 55 , art. 5.
Art. 30
1. L'ente affidante comunica i lotti da mettere a gara ai gestori del servizio, i quali, entro trenta giorni dalla comunicazione, indicano i beni mobili e immobili strumentali allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto che sono disposti a cedere all'impresa subentrante, con l'indicazione del relativo prezzo.
2. L'ente affidante, previa verifica della strumentalità dei beni rispetto al servizio oggetto dell'appalto e della congruità del prezzo, stipula con gli stessi gestori convenzioni con le quali questi ultimi si impegnano alla vendita, o alla cessione ad altro titolo, dei beni suddetti e l'amministrazione si impegna all'acquisto, o all'acquisizione ad altro titolo, per conto del soggetto subentrante da nominare non appena conosciuti gli esiti della gara. In tali convenzioni sono stabilite le condizioni della cessione dei beni, ivi compreso il prezzo degli stessi. In caso di beni di proprietà di terzi utilizzati dal gestore del servizio, la convenzione è stipulata da tutti i soggetti interessati.
3. L'impegno all'acquisizione dei beni di cui ai commi 1 e 2, espressamente previsto nel bando di gara, è inserito in apposita clausola del capitolato speciale d'appalto, e come tale accettato dall'affidatario.
4. Per i beni acquisiti con finanziamenti pubblici erogati anteriormente al 30 giugno 2003, il prezzo di vendita di cui al comma 2 è determinato decurtando dal valore commerciale la parte di finanziamento non ancora ammortizzata, che costituisce finanziamento pubblico a favore del soggetto acquirente. In caso di cessione ad altro titolo si procede con il medesimo criterio. Sono fatte salve le diverse condizioni stabilite dagli specifici provvedimenti di programmazione o di assegnazione dei contributi.
5. Per i beni di cui al comma 4 che non vengano ceduti ai sensi del presente articolo, l'ente concedente procede al recupero dei finanziamenti nella misura e con le modalità previste dalla disciplina vigente al momento della loro concessione.
Art. 31
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 23 si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 9 febbraio 1999, n. 34.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall' articolo 25 , comma 2, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2001, n. 245. Art. 32
1. L'attribuzione delle funzioni amministrative alla Regione ed agli enti locali, di cui agli articoli 10 comma 1, 11 comma 2, e 12 della presente legge, decorre a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 6. Art. 33
- Abrogazione di norme.
1. Fatti salvi gli atti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge i quali si concludono a norma della disciplina previgente, sono abrogate le seguenti leggi regionali e loro modificazioni e integrazioni:
- LR 5 giugno 1972, n. 12 (Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con
DPR 14 gennaio 1972, n. 5 in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale, navigazione e porti lacuali);
- LR 18 maggio 1983, n. 33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime) ad eccezione dell’art. 16 e del comma 1 dell’art. 17 bis inserito con LR n. 58/95;
- LR 3 gennaio 1984 n. 1 (Norme per la determinazione e la concessione di contributi di esercizio per i servizi di trasporto locale);
- LR 28 febbraio 1984, n. 14 (Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti) ad eccezione dell’art. 36 comma 3;
- LR 8 marzo 1990, n. 11 (Interventi regionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale nei centri storici con aree pedonali o zone di traffico limitato);
- LR 11 agosto 1993, n. 53 (Provvedimenti urgenti per il trasporto pubblico locale).