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Legge regionale 29 luglio 1998, n. 41

Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 7 agosto 1998

Art. 1
- Finalità e oggetto
1. In conformità dei principi dello Statuto la Regione, nel quadro degli indirizzi e obiettivi della programmazione regionale, favorisce e sostiene l’elaborazione e l’attuazione di programmi di sviluppo definiti a livello locale mediante procedure di coordinamento istituzionale e di dialogo sociale.
2. Il sostegno della Regione ai programmi locali si esprime negli strumenti di attuazione e nelle determinazioni programmatiche del Programma regionale di sviluppo e nelle disposizioni della presente legge.
3. La presente legge dispone misure d’incentivazione alla formazione e attuazione di programmi di sviluppo sostenibile integrato in ambito locale e ne determina criteri e modalità di attribuzione.
Art. 2
- Contenuti e caratteristiche essenziali dei programmi
1. I programmi locali di sviluppo sostenibile di cui all’art. 1, comma 3, integrano congiuntamente i seguenti requisiti essenziali:
a) consistono in un insieme organico di interventi e di progetti d’investimento, idoneo a favorire lo sviluppo integrato dell’area o sistema locale interessato determinando altresì un incremento del lavoro e un miglioramento dei livelli di protezione ambientale;
b) risultano fattibili, sotto i profili urbanistico, ambientale, tecnico-amministrativo e finanziario, attivabili entro sei mesi dalla loro presentazione e realizzabili entro tre anni dall’assegnazione dei contributi di cui all’art. 6;
c) documentano la compatibilità degli interventi con le disponibilità delle risorse essenziali del territorio ed espongono gli obiettivi di protezione ambientale perseguiti, in base a indicatori specifici, secondo gli indirizzi del Programma Regionale di Sviluppo in materia di Agenda 21;
d) interessano un ambito territoriale pluricomunale e una molteplicità di settori economici;
e) costituiscono il risultato di un procedimento di concertazione tra enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati, promosso con idonee forme di comunicazione pubblica;
f) prevedono la compartecipazione dei soggetti locali, pubblici e privati, al programma finanziario;
g) individuano il soggetto, anche esterno ai partecipanti, designato ad assumere il compito di coordinamento e la responsabilità di attuazione del programma.
Art. 3
- Procedimento di formazione dei programmi
1. La formazione dei programmi locali di sviluppo sostenibile è promossa dalla Provincia, ovvero d’intesa tra le Province interessate, anche su richiesta di altri soggetti pubblici o su proposta formulata congiuntamente dalle parti sociali a livello provinciale. La Provincia provvede alle iniziative di comunicazione pubblica di cui all’art. 2, lettera e).
2. Il procedimento di concertazione, tra tutti i soggetti che hanno manifestato interesse alla formazione del programma e disponibilità a contribuirvi, è attivato, coordinato e assistito dalla Provincia.
3. I programmi, salvo che assumano la forma di atti di programmazione negoziata ai sensi delle vigenti disposizioni della legge statale e regionale, sono formalizzati con atto della Provincia.
4. La Giunta regionale specifica con propria deliberazione le forme e modalità di redazione dei programmi e di presentazione delle relative domande ai fini dell’attribuzione dei contributi di cui all’art. 6.
Art. 4
- Fondo di sostegno
1. Per le finalità della presente legge è istituito un fondo regionale di sostegno all’attuazione di programmi locali di sviluppo, disciplinato dai successivi articoli.
2. La dotazione finanziaria del fondo è determinata annualmente dal Consiglio regionale mediante apposito stanziamento nel bilancio di previsione.
Art. 5
- Individuazione delle aree da incentivare.
1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Programma regionale di sviluppo e tenuto conto della consistenza del fondo di cui all’articolo precedente, individua entro il 28 febbraio di ogni anno, previa concertazione con le parti sociali a livello regionale e sentite le Province, le aree o sistemi locali da incentivare ai sensi della presente legge.
2. L’individuazione di cui al comma 1 è effettuata con riferimento ai seguenti indirizzi e criteri generali:
a) garantire l’equilibrio territoriale, con riguardo alle diverse forme d’intervento straordinario attuate dalla Regione, ivi comprese le quote di cofinanziamento di programmi statali e dell’Unione europea;
b) perseguire la diffusione e la progressiva generalizzazione di esperienze di programmazione concertata a livello locale finalizzate prioritariamente all’incremento del lavoro, con riguardo sia al sostegno di sistemi a sviluppo debole sia al consolidamento dei sistemi trainanti nelle aree più sviluppate in un quadro di sostenibilità volto a determinare effetti di miglioramento dei livelli di protezione ambientale;
c) valutare il grado di sviluppo dei processi di collaborazione interistituzionale e dei rapporti di dialogo sociale, quale indicatore di efficacia potenziale dell’intervento di sostegno da attuare.
Art. 6
- Ripartizione del fondo e assegnazione dei contributi.
1. Il fondo di cui all’art. 4 è ripartito annualmente con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta tra i programmi locali definiti, nelle aree individuate ai sensi del precedente articolo, in conformità dell’art. 2.
2. I relativi contributi sono assegnati previa istruttoria tecnica, compiuta da un nucleo di valutazione, nominato dalla Giunta, in contraddittorio con tecnici designati dalla Provincia e dal soggetto attuatore interessati, con riferimento a specifici interventi o progetti d’investimento.
3. La ripartizione e assegnazione di cui ai commi precedenti sono eseguite, con riguardo alla rilevanza ai fini dello sviluppo integrato dell’area o sistema locale, secondo criteri di tendenziale proporzionalità.
4. La rilevanza di cui al comma 3 è determinata, ai fini del presente articolo, per ciascun progetto o intervento in base alla valutazione congiunta dei seguenti elementi:
a) numero delle unità di lavoro aggiuntive (imprenditoriale, autonomo, dipendente) prodotte o impegnate dalla realizzazione dell’intervento programmato;
b) indice di autofinanziamento, risultante dal rapporto percentuale tra l’ammontare dei finanziamenti conferiti da soggetti locali, pubblici e privati, e l’importo complessivo degli investimenti impegnati nell’intervento;
c) indice di compartecipazione, determinato dal rapporto tra l’ammontare degli investimenti privati e quello dei finanziamenti pubblici impegnati nell’intervento;
d) livelli differenziali di protezione o di miglioramento ambientale determinati dall’intervento, espressi mediante indicatori di conservazione/risparmio/recupero delle risorse essenziali del territorio e di riduzione dei fattori di pressione ambientale.
5. Nel caso in cui i contributi regionali siano destinati, secondo le caratteristiche dell’intervento o progetto incentivato, a soggetti privati, essi non possono superare l’importo equivalente a 100.000 ECU.
Art. 7
- Disposizioni finali.
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le condizioni e modalità per la liquidazione dei contributi, le forme e modalità di prestazione delle necessarie garanzie, le modalità di monitoraggio, le forme e i tempi di rendicontazione idonei ad assicurare l’effettività della realizzazione del progetto o intervento incentivato.
2. Le deliberazioni di cui all’art. 3, comma 4, all’art. 5, comma 1 e al precedente comma sono trasmesse al Consiglio regionale entro sette giorni dalla loro adozione e pubblicate per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio, entro il 31 marzo, in ordine allo stato di attuazione dei progetti o interventi incentivati e agli effetti determinati dalla loro realizzazione, con specifico riferimento allo sviluppo dell’economia e all’incremento delle unità di lavoro.
Art. 8
- Rifinanziamento della LR 30 luglio 1997, n. 53
1. Lo stanziamento previsto dall’ art. 6 della legge regionale 30 luglio 1997, n. 53 "Sperimentazione di programmi di sviluppo integrato nell’ambito di sistemi economici locali" è incrementato di L. 2.000.000.000 al fine di consentire la realizzazione del potenziale d’investimento pubblico e privato espresso dai programmi sperimentali attivati con la legge medesima.
2. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta dispone con propria deliberazione l’ulteriore assegnazione dell’importo di cui al comma precedente a uno o più progetti, già individuati ai sensi dell’ art. 5, comma 2 della legge regionale 30 luglio 1997, n. 53 , in conformità dei criteri tendenziali di cui all’art. 6, commi 3 e 4 della presente legge.
Art. 9
- Disposizione transitoria.
1. Per l’anno 1998 la deliberazione di cui all’art. 5, comma 1 è adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
- Norma finanziaria.
1. Al finanziamento degli oneri di cui agli artt. 4 e 8, stabiliti per l’anno 1998 in L. 7.000.000.000, si provvede mediante le seguenti variazioni nella parte seconda "Spesa" del bilancio di previsione per l’esercizio in corso per competenza e per cassa di analogo importo.
omissis
2. Al finanziamento per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.