Legge regionale 29 luglio 1998, n. 41
Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile.
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 7 agosto 1998
Art. 10
- Norma finanziaria.
1. Al finanziamento degli oneri di cui agli artt. 4 e 8, stabiliti per l’anno 1998 in L. 7.000.000.000, si provvede mediante le seguenti variazioni nella parte seconda "Spesa" del bilancio di previsione per l’esercizio in corso per competenza e per cassa di analogo importo.
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2. Al finanziamento per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.