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Legge regionale 22 luglio 1998, n. 38

Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 31 luglio 1998

Titolo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La Regione, nel riconoscere i diritti di cittadinanza di uomini e donne, in armonia con i propri principi fissati dallo Statuto e dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche, nel rispetto delle competenze di cui all’Sito esternoart. 36, comma terzo, della legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" riconosce come metro di misura delle trasformazioni del tempo e dello spazio urbano:
a) il diritto delle donne e degli uomini alla scelta del tempo di vita;
b) la soggettività delle bambine e dei bambini;
c) il valore delle diversità etniche e culturali.
2. La Regione, con la presente legge, promuove:
a) pari opportunità, qualità della vita e dimensione di comunità, nella progettazione degli spazi e delle infrastrutture, nella dislocazione delle funzioni, nella programmazione dei flussi di mobilità, nella modulazione dei tempi d’uso delle attrezzature e dei servizi;
b) l’accessibilità alle attività lavorative e ai servizi destinati alla cura, alla vita di relazione, alla crescita culturale e ricreativa, allo scopo di favorire il riequilibrio delle responsabilità professionali e di cura tra donne e uomini, anche mediante una diversa organizzazione dei lavori, e l’integrazione nella vita sociale, senza esclusioni;
c) l’armonizzazione dei tempi delle città tramite il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati.
Art. 2
- Compiti della Regione
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, per le finalità di cui all’art. 1:
a) adotta misure per migliorare la funzionalità dei servizi regionali e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, favorendo, di concerto con tutte le amministrazioni pubbliche interessate, il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati, in armonia con le esigenze della comunità;
b) sostiene, a seguito di accordi e intese con gli enti interessati, le attività dei comuni finalizzate alla attuazione dei progetti di coordinamento degli orari della città, di cui all’art. 5, e ne rende condivisibili le esperienze agli altri enti e ai cittadini, anche tramite la rete telematica regionale;
c) incentiva finanziariamente l’attuazione dei progetti di coordinamento degli orari, di preferenza adottati in sede di coordinamento sovracomunale;
d) elabora, criteri di riferimento per gli enti locali, finalizzati ad armonizzare le scelte della dislocazione delle funzioni con i piani di indirizzo e di regolamento degli orari di cui all' articolo 3 ;(1)

Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 176.

d bis) nel piano di indirizzo territoriale di cui all' articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), indica i comuni che, per le loro dimensioni ovvero per la loro particolare posizione geografica, o per il peculiare ruolo strategico a livello territoriale, sono obbligatoriamente tenuti ad adottare il piano di cui all' articolo 3 ;(2)

Lettera inserita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 176.

e) programma e attiva iniziative di formazione professionale, aperte agli Enti locali favorendo il coinvolgimento delle Università, sulle tematiche dei tempi e degli orari, in connessione con la pianificazione urbanistica e la localizzazione delle infrastrutture.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 176.

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Lettera inserita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 176.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 177.

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Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 178.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 179.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 180.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.