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Legge regionale 22 luglio 1998, n. 38

Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 31 luglio 1998

Art. 7
- Contributi regionali
1. La Regione può concedere ai comuni contributi straordinari per agevolare l’attuazione dei progetti che costituiscono il coordinamento degli orari della città.
2. I contributi sono concessi, con preferenza, ai comuni associati, ovvero ai comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione anche con altri Enti locali per l’attuazione di specifici progetti di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza, sulla base delle direttive contenute nel Piano di indirizzo e di regolazione degli orari, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera d).
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione annuale, stabilisce i termini per la presentazione delle domande, la misura massima e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 176.

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Lettera inserita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 176.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 177.

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Comma inserito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 178.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 179.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 180.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.