Menù di navigazione

Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. (197)

Vedi l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, Capo III (Disposizioni transitorie e finali).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 28 maggio 1998

Titolo I
- PRINCIPI GENERALI
Art. 1
- Finalità ed oggetto della legge
1. La Regione, con la presente legge, in attuazione del Sito esternoDLgs 5 Febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi", detta norme in materia di gestione dei rifiuti e per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati e sostiene, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuova la raccolta differenziata, la selezione, il recupero e la produzione di energia nonché interventi per la bonifica ed il conseguente ripristino ambientale dei siti inquinati.
2. La Regione definisce indirizzi affinché gli interventi rispondano a criteri di economia, di efficienza e di efficacia nella esecuzione e nella gestione, assicurando anche attraverso efficaci azioni di controllo le massime garanzie di protezione ambientale.
4. La Regione favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini singoli e associati alla formazione dei piani previsti dalla presente legge e al controllo della gestione dei rifiuti e la sostiene anche mediante processi partecipativi ai sensi della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). (235)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 21.

(91)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69, art. 24.

Quota parte delle risorse finanziarie stanziate dalla Regione, dagli Enti locali e dalle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

per i fini della presente legge, è destinata alla creazione di opportunità di partecipazione dei cittadini singoli o associati ai processi di pianificazione e di realizzazione della gestione dei rifiuti, attraverso la messa a disposizione di strumenti di comunicazione e d’informazione.
Art. 2
- Definizioni
1. Ferme restando le definizioni di cui all’ Sito esternoart. 6 del DLgs 22/97 , ai fini della presente legge si intende per:
a) decreto: il Sito esternodecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e le successive modifiche;
b) ATO: Ambito Territoriale Ottimale;
c) autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: l’autorità di cui all’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 .(Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007); (132)

Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 58.

d) sistema di ATO: l’aggregazione tramite convenzione, accordo di programma o altro atto d’intesa fra autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

o al fine del raggiungimento dell’autosufficienza e degli standard ottimali previsti nel piano regionale;
e) aree di raccolta: la parte funzionale di un ATO, di norma a dimensione subprovinciale, individuata a fini di predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
f) piano di ambito (131)

Nota soppressa.

: il piano tramite il quale la autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

attua la gestione dei rifiuti;
g) gestore: il soggetto a cui è affidata dalla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

la gestione integrata dei rifiuti intesa come il complesso di attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade; (49)

Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 1.

Art. 3
- Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti (95)

Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 art.1

1. La Giunta regionale adotta misure economiche ai sensi dell’articolo 181, comma 1, e dall’articolo 196, comma 1, lettera l) Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), finalizzate ad incentivare la riduzione dello smaltimento finale e della produzione dei rifiuti, nonché il recupero degli stessi, compresa l’erogazione di contributi per la realizzazione di investimenti.
2. I contributi di cui al comma 1, possono essere attribuiti alle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

che li assegnano ai soggetti gestori, ovvero direttamente a questi ultimi, per il finanziamento di investimenti pubblici, con effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti dell'intero territorio regionale. (110)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 126.

3. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contributi di cui al comma 1, possono altresì essere concessi ad imprese di settore, soggetti pubblici e privati nonché alle associazioni di categoria nell’ambito degli accordi e contratti di programma di cui all’Sito esternoarticolo 206 del d.lgs. 152/2006 ; i contributi sono concessi per la realizzazione di investimenti a soggetti individuati mediante procedure di evidenza pubblica.
4. Il contributi regionali a favore dei soggetti gestori non alterano l’equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di cui all’Sito esternoarticolo 203, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e sono contabilizzati separatamente nonché scomputati dai costi a carico dell’utenza.
5. L’erogazione dei contributi che costituiscono aiuti di stato è subordinata alla decisione favorevole della Commissione dell’Unione europea sui relativi atti, ovvero alla scadenza del termine previsto per tale decisione.
Art. 3 bis
- Criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti (96)

Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67, art.2

1. Il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) (145)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 108.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

ed il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare (243)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 10.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

di cui all’articolo 9, stabiliscono obiettivi, finalità, criteri generali, nonché tipologie di intervento per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 3.
2. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto contenuto nei piani di cui al comma 1 ed in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, mediante proprie deliberazioni definisce:
a) i criteri specifici e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 2;
b) i criteri specifici e le modalità per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 3. (202)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 1.

a) della qualità ed innovatività dei progetti;
b) dell’efficacia dei progetti per l’incremento della raccolta differenziata, del recupero, del riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti ai fini della riduzione dello smaltimento finale.
4. La verifica dei parametri concernenti le priorità di cui al comma 3 può essere effettuata direttamente dall'amministrazione regionale oppure dalla “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ). (104)

Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 15 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87, nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Art. 4
- Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici.
1. Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, la Regione favorisce e definisce le opportune intese con (205)

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 1.

Comuni e operatori singoli e associati della produzione e della distribuzione; le modalità delle intese, nelle quali possono essere previsti anche incentivi e disincentivi finalizzati al sostegno di detti interventi, sono definite dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare. (244)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11, comma 1.

Specifici incentivi possono essere destinati a favorire l’introduzione di tecnologie produttive idonee a minimizzare la produzione di rifiuti. Altresì possono essere riconosciuti incentivi agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita che organizzino forme comuni di raccolta e di autosmaltimento dei rifiuti.
2. La Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze (206)

Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 1.

, i comuni e gli altri enti, istituti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, sono tenuti ad impiegare, per le proprie necessità ed in misura non inferiore al quaranta per cento del fabbisogno, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente, residui recuperabili. Essi sono altresì tenuti ad utilizzare, nell'identica misura del quaranta per cento del fabbisogno annuale relativo, manufatti in plastica riciclata.(11)

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 3.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è fatto divieto di utilizzare nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. I medesimi soggetti hanno altresì l’obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro e toner per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per macchine da scrivere.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale promuove intese e convenzioni con le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici nazionali per incentivare l’uso di carta e cartoni prodotti integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie, per promuovere la raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce d’inchiostro per fotocopiatrice e stampanti, nastri per macchine da scrivere o quant’altro stabilito dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare (245)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11, comma 2.

nonché per disincentivare l’utilizzo di contenitori e stoviglie a perdere.
6. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di vendita, è richiesta la presentazione del bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare. Il bilancio è elemento indispensabile al fine della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare. La priorità fra domande concorrenti in regola con gli standard urbanistici e commerciali, è data, a parità delle altre condizioni, a quella che presenta comparativamente il miglior bilancio rifiuti.
7. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l’uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare.(245)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11, comma 2.

8. Nell’ambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi delle disposizioni specificamente previste dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio),(246)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11, comma 4.

(31)

Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 171, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 11, comma 4

devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.
Titolo II
- COMPETENZE
Art. 5
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di gestione dei rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura, di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia ed in particolare:
b) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all’ Sito esternoarticolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'articolo 6 bis;
c) il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla Sito esternoparte II, titolo III bis, del medesimo Sito esternod.lgs. 152/2006 , ivi comprese le autorizzazioni relative agli impianti di cui all'articolo 21;
d) il controllo, con il supporto dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi (260)

Parole soppresse con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 1.

, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, fatte salve le funzioni di controllo sul territorio svolte dagli organi di polizia giudiziaria e ferme restando le competenze dei comuni di cui all' Sito esternoarticolo 262, comma 1, del d.lgs. 152/2006 ;
f) il rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale, dell'autorizzazione per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’ Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 59/2013 , nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo decreto;
g) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all’ Sito esternoarticolo 191 del d.lgs. 152/2006 , nonché la promozione e l'adozione delle iniziative di cui al comma 2 del medesimo articolo;
h) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal Sito esternod.lgs. 152/2006 ;
i) l'approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a:
1) i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza;
2) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’ Sito esternoarticolo 195, comma 2, lettera a), del d.lgs. 152/2006 , di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
3) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all'articolo 30 quater, ai fini dell'applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla Sito esternolegge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
l) la redazione di:
1) linee guida e criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all’ Sito esternoarticolo 195, comma 1, lettera r), del d.lgs. 152/2006 ;
2) un disciplinare per l’esercizio delle funzioni tecnico-amministrative in materia di bonifica.
n) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;
o) le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorità competenti di spedizione e destinazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 194, comma 7, del Sito esternod.lgs. 152/2006 ;
2. Sugli impianti di gestione dei rifiuti (208)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 2.

, individuati negli allegati A1 e B1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), la Regione effettua la valutazione di impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità.
Art. 5 bis
- Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica (164)

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 2.

1. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 251 del d.lgs. 152/2006 , è istituita, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, che comprende l’anagrafe dei siti da bonificare di cui all’articolo 251 medesimo.
2. I contenuti, nonché i criteri e le modalità per la gestione della banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, ivi comprese le modalità di informatizzazione dei procedimenti amministrativi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 .
Art. 6
1. Le province e la Città metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare, (248)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 13.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
1 bis. Sono altresì di competenza delle province e della Città Metropolitana di Firenze, le funzioni amministrative attribuite alle province ai sensi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare:
a) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte IV del d.lgs.152/2006, nonché il controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
b) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006;
c) le funzioni e i compiti attribuiti alle province dall’articolo 242 del d.lgs.152/2006;
d) il controllo, la verifica degli interventi di bonifica, il monitoraggio ad essi conseguenti e la relativa certificazione di avvenuta bonifica, ai sensi dell'articolo 248 del d.lgs.152/2006;
e) i compiti di identificazione dei responsabili dell’inquinamento, ai sensi dell’articolo 244, comma 2, e dell’articolo 245 del d.lgs.152/2006. (261)

Comma aggiunto con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 2.

1 ter. Le province e la Città metropolitana di Firenze, oppure l’ufficio comune per il periodo in cui sia costituito ai sensi dell’articolo 28 quater, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo, avvalendosi dell'ARPAT nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ARPAT). (261)

Comma aggiunto con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 2.

Art. 6 bis
2. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e reso accessibile tramite pubblicazione sul sito internet della Regione.
Art. 6 ter
- Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima (42)

Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 6, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 5.

1. Nei porti in cui l’autorità competente è l’autorità marittima, le prescrizioni di cui all’ Sito esternoarticolo 5, comma 1, del d.lgs. 182/2003 sono adottate, d’intesa con la Regione, con ordinanza che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, dello stesso Sito esternod.lgs. 182/2003 , costituisce piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. L’intesa è approvata con deliberazione della Giunta regionale.
2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano proposto, lo stesso è integrato a cura della Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare. (250)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 15.

(209)

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 4.

Art. 6 quater
Abrogato.
Art. 7
- Competenze dei Comuni
1. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente legge.
Art. 8
- Organi istruttori della Regione e della Provincia(198)

198. Articolo abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 31.

Abrogato.
Art. 8 bis
Abrogato.
Art. 8 ter
1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali (210)

Parola soppressa con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 5.

e comunali per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di bonifica dei siti inquinati.
2. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è composto dal dirigente responsabile, o suo delegato, della struttura regionale competente, nonché dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di bonifica dei siti inquinati appartenenti ai cinque comuni individuati dal consiglio delle autonomie locali. (211)

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 5.

3. Alle sedute del comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati possono essere invitati a partecipare i tecnici dell’ARPAT nonché, in relazione agli argomenti trattati, i dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici comunali competenti in materia di bonifica dei siti inquinati che non sono membri del comitato.
4. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di bonifica dei siti inquinati, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.
5. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è a titolo gratuito.
6. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati approva, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.
Titolo III
PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI – PIANO REGIONALE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE (251)

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 16.

Art. 9
1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare, di seguito piano regionale (252)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17, comma 1.

definisce, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2015 . Stessa e con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali individuati nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 14/2007 , ed ha i contenuti di cui all’Sito esternoarticolo 199 del d.lgs. 152/2006 . (204)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 2.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

2. Ad integrazione dei contenuti di cui al comma 1, il piano regionale in particolare definisce:
a) gli interventi idonei ai fini della riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, ai fini della semplificazione dei flussi di rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale, nonché a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite la riorganizzazione dei servizi;
b) i criteri per l’organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
c) i criteri per l’individuazione, nell’ambito del PTCP, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Definisce inoltre le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
d) i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per la definizione dei fabbisogni, della tipologia e del complesso degli impianti di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, compreso il recupero energetico degli stessi, da realizzare nella regione, si tiene conto dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all’interno degli ATO, nonché dell’offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema industriale;
e) i fabbisogni degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, da realizzare nella regione tali da assicurare lo smaltimento e il recupero dei medesimi in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti, nonché la caratterizzazione dei prodotti recuperati ed i relativi processi di commercializzazione;
f) criteri per la definizione di standard tecnici economici relativi alle operazioni di recupero e smaltimento;
g) i livelli minimi di qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
i) i criteri per l’individuazione degli interventi prioritari da ammettere a finanziamento;
l) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati al sistema di gestione dei rifiuti;
m) gli obiettivi, la finalità e le tipologie di intervento per l’adozione delle misure economiche di cui all’articolo 3;
n) i termini entro i quali devono essere realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
3. Il piano regionale contiene, inoltre, la programmazione degli interventi per la bonifica, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale delle aree inquinate. Il piano, in particolare, contiene, ad integrazione dei contenuti di cui all'Sito esternoarticolo 199, comma 6, del d.lgs. 152/2006 :
a) gli obiettivi generali del piano ed i principi per la sua attuazione;
b) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di bonifica di aree inquinate.
3 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 bis, comma 2, la Giunta regionale in coerenza con il DEFR e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione. (232)

Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 3.

4. L'individuazione dei siti potenzialmente contaminati è effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 (Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla Sito esternolegge 29 ottobre 1987, n. 441 , di conversione Sito esternodel Sito esternodecreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , come modificata dalla Sito esternolegge 9 novembre 1988, n. 475 , di conversione Sito esternodel Sito esternodecreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 ), estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio d'incidente rilevante di cui al Sito esternodecreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
5. La Giunta regionale approva linee guida finalizzate ad uniformare sul territorio le attività di censimento e mappatura delle aree potenzialmente contaminate di cui al comma 4.
6. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4, sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest'ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione della soglia di contaminazione, previsti per la specifica destinazione d'uso, di cui alla parta quarta, titolo quinto, allegato 5, Sito esternodel Sito esternod.lgs. 152/2006 .
7. Il piano regionale è atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 65/2014 . (254)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17, comma 3.

Art. 10
- Procedimento per l’approvazione del piano regionale (54)

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 5

1. (168)

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 8.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

Il piano regionale, le modifiche e gli aggiornamenti allo stesso sono approvati, sentite le province, i comuni e le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

, dal Consiglio regionale, secondo il procedimento di cui al titolo II della l.r. 1/2005 , da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 41. Il piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt).
Art. 11
Abrogato.
Art. 12
-Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Procedimento per l'adozione del piano (60)

Articolo prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 7, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 31.

Abrogato.
Art. 12 bis
Abrogato.
Art. 12 ter
- Variazione degli strumenti di pianificazione del territorio e procedimento per l’approvazione del piano interprovinciale(62)

Articolo prima inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 9, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 31.

Abrogato.
Art. 12 quater
- Procedimento per l’adozione e approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti per le province ricadenti tra due ATO (160)

Articolo prima inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 33, art. 1, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 31.

Abrogato.
Art. 13
1. Le prescrizioni contenute nel piano regionale hanno effetto obbligatorio e vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinati dalla presente legge.
2. Il quadro conoscitivo del piano regionale integra il quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014 . (255)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18, comma 1.

3. Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 3 e dell'articolo 4, comma 10, della l.r. 65/2014 (256)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18, comma 2.

4. I criteri di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) (169)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 9.

hanno effetto prescrittivo ai sensi dell’articolo 88, comma 7, lettera c) della l.r. 65/2014 . (257)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 5 art. 18, comma 3.

5. L'inserimento di un’area nell’elenco dei siti da bonificare, di cui all’Sito esternoarticolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006 , o nell’anagrafe dei siti contaminati, di cui all’Sito esternoarticolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006 , determina:
a) il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi diversi da quelli di cui all’articolo 13 bis, ad eccezione delle opere ed interventi necessari a dare attuazione alle ordinanze contingibili ed urgenti eventualmente emanate e fatto salvo quanto previsto all’ Sito esternoarticolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.);
6. In conseguenza dell’obbligo di cui al comma 5, lettera b), l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione (212)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 6.

.
7. I vincoli, gli obblighi e le limitazioni all’utilizzo di cui ai commi 5 e 6 relativi agli ambiti da bonificare costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 88, comma 7, lettera i) della l.r. 65/2014 (258)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18, comma 4.

Art. 13 bis
1. A seguito dell'inserimento di un'area nell’elenco dei siti da bonificare di cui all’Sito esternoarticolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006 o nell’anagrafe dei siti contaminati di cui all’Sito esternoarticolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006 , possono essere realizzati sui manufatti esistenti unicamente i seguenti interventi edilizi:
a) interventi di manutenzione ordinaria che non comportino aumento della pianta del fabbricato;
b) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, che non comportino aumento della pianta del fabbricato;
c) interventi necessari all’adeguamento degli organismi edilizi alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che non comportino mutamenti della destinazione d’uso;
e) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità;
f) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti a condizione che non comportino aumento di occupazione di suolo.
2. Gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), sono ammessi a condizione che non interferiscano con il suolo, il sottosuolo e la falda e non ostacolino la realizzazione delle eventuali opere di bonifica.
3. Nei casi in cui sia accertato, unicamente per la falda, il superamento dei limiti di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di cui alla parte quarta, titolo V, allegato 5, tabella 2, Sito esternodel Sito esternod.lgs. 152/2006 , o dei diversi valori di fondo naturale eventualmente definiti ai sensi di quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (L.R. 25/25 /1998 - Art. 5 - Comma 1 (Lett. E bis) - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati), possono essere realizzate anche tipologie di interventi edilizi diverse da quelle di cui al comma 1, a condizione che il proprietario:
a) dimostri che l’inquinamento della falda non abbia avuto origine da attività svolte o da fatti verificatisi sul terreno di sua proprietà, allo stesso imputabili;
b) dimostri che l’intervento edilizio proposto non infici in alcun modo la successiva bonifica della falda;
c) dimostri che l’intervento proposto non comporti rischi per la salute delle persone che frequentano l’area a vario titolo;
d) dia atto delle misure di prevenzione eventualmente già attuate ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 245 del d.lgs. 152/2006 .
4. Ai fini di cui al comma 3, il proprietario dell’area presenta all’ente titolare del procedimento di bonifica il progetto di intervento e una relazione tecnica contenente:
a) l’analisi delle attività potenzialmente inquinanti svolte, anche in passato, sull’area specificando l’attività produttiva, i cicli industriali, le materie prime utilizzate nonché i rifiuti e gli scarichi liquidi;
b) la caratterizzazione dello stato di inquinamento della falda al di sotto dell’area;
c) la verifica delle condizioni di inquinamento della falda all’intorno dell’area attraverso una ricostruzione delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell’area con determinazione delle isofreatiche e delle linee di flusso, nonché delle caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero e con la realizzazione di almeno tre piezometri;
d) l’analisi di rischio sanitario per l’utilizzo dell’area.
5. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati progettuali e tecnici di cui al comma 4, salva la richiesta di eventuali integrazioni, l’ente titolare del procedimento di bonifica, previa convocazione della conferenza di servizi di cui all’Sito esternoarticolo 242 del d.lgs. 152/2006 , a cui sono invitati a partecipare anche l’ARPAT e l’azienda unità sanitaria locale (ASL) di competenza, autorizza, ove ne ricorrono le condizioni, il rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario all’esecuzione dell’intervento proposto dal proprietario dell’area, con indicazione delle prescrizioni da inserire nello stesso titolo abilitativo.
6. Qualora all’esito della conferenza di servizi di cui al comma 5, emerga la necessità di attuare le misure di messa in sicurezza di cui all’Sito esternoarticolo 245 del d.lgs. 152/2006 , il rilascio del titolo abilitativo può essere autorizzato solo dopo l’attuazione di tali misure di messa in sicurezza.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessano di avere efficacia gli “Indirizzi per l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 13, comma 5, lettera a), della l.r. 25/1998 ”, Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2013, n. 1193.
Art. 14
Abrogato.
Titolo IV
- NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
Art. 15
1. Allo scopo di certificare il conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui all'Sito esternoarticolo 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e per la determinazione del coefficiente di correzione di cui all'Sito esternoarticolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995 , n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la Giunta regionale definisce un metodo standard, con il quale certifica le percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune ed in ogni ATO. Gli accertamenti necessari sono effettuati direttamente dall'amministrazione regionale ovvero dalla “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ).(106)

Il comma è stato sostituito, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87, al momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

2 bis. I comuni, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i gestori dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti sono tenuti a trasmettere i dati sulla gestione dei rifiuti in loro possesso richiesti dall’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. e dall'ARPAT, necessari all'esercizio delle attività istituzionali di tali enti di cui, rispettivamente, alla l.r. 87/2009 ed alla l.r. 30/2009 . L’ARPAT al fine di garantire l'acquisizione di un quadro conoscitivo unitario, trasmette a sua volta annualmente alla “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” i dati relativi al modello unico di dichiarazione di cui alla Sito esternolegge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale). La trasmissione dei dati avviene in coerenza con le disposizioni contenute nel Sito esternotitolo I, capo I della legge 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) ed avvalendosi dei flussi informativi in conformità alle modalità e agli standard tecnologici previsti dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza). (14)

Comma prima aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 5. Il comma è stato poi sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87, nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12, comma 2, della l.r. 87/2009, sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17). Infine il comma è stato così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 7.

2 ter. I dati trasmessi ai sensi del comma 2 bis, opportunamente coordinati ed organizzati secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ), sono resi sistematicamente disponibili agli stessi soggetti elencati al comma 2 bis medesimo (213)

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 7.

, a cura della “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.”, che provvede altresì a redigere d'intesa con l'ARPAT apposito rapporto annuale. La disponibilità dei dati è assicurata con le modalità tecnologiche ed informative previste al comma 2 bis.(14)

Comma prima aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 5. Il comma è stato poi sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87, nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12, comma 2, della l.r. 87/2009, sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17). Infine il comma è stato così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 7.

(108)

Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87, nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Art. 16
- Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti
1. Per l’adozione delle Ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’articolo 191 del d.lgs. 152/2006 (172)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 11.

sono competenti:
a) il Presidente della Giunta Regionale quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più comuni (214)

Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 8.

;
c) il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l’ambito del territorio comunale.
Art. 17
- Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia
1. Negli impianti localizzati nel territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Toscana e le altre Regioni interessate. Con le stesse modalità può essere richiesto e consentito lo smaltimento in impianti localizzati in altre Regioni dei rifiuti urbani e di materiali di risulta delle lavorazioni degli stessi prodotti nel territorio regionale.
2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano, come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di cui all’ Sito esternoarticolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l’attuazione del nuovo piano energetico nazionale), possono essere previsti nel piano regionale (173 bis)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 12.

(259)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 19.

, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale ai fini di soddisfare il fabbisogno di gestione del recupero energetico secondo gli obiettivi posti dallo stesso piano regionale ricorrendo in questo senso all’offerta resa disponibile dal sistema industriale. (174)

Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 12.

(65)

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 12.

Art. 17 bis
- Disposizioni in materia di procedure autorizzative d'impianti d'incenerimento di rifiuti con recupero energetico (161)

Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 50.

1. I flussi annui di rifiuti urbani in ingresso agli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico sono correlati al potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti al fine di stabilire univocamente in autorizzazione la potenzialità impiantistica in termini di carico termico nominale complessivo espresso in MJ/h.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico, la Regione tiene conto della capacità nominale e del carico termico nominale dell'impianto, stabilendo il solo carico termico nominale complessivo dell'impianto anche ad integrazione di quanto già previsto negli atti di pianificazione vigenti. (215)

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 9.

3. I flussi annui di rifiuti in ingresso agli impianti di cui al comma 1, sono individuati sulla base del carico termico nominale complessivo dell'impianto nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti già avviati senza necessità d'integrazione e modifica della pianificazione vigente.
Art. 18
- Attività sperimentali
1. La Regione autorizza le (216)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 10.

attività sperimentali, non interferenti con i piani di cui alla presente legge, volte alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica, ed economica di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti alle condizioni di cui ai commi successivi oltre a quelle definite all’art. 29 del Decreto.
2. Le attività sperimentali autorizzate possono essere interrotte in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale.
3. La Giunta regionale definisce:
a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni;
b) i casi in cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito di una garanzia finanziaria;
c) i criteri e le modalità di controllo da parte dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT, fermo restando che i costi dei controlli ambientali sono a carico del soggetto richiedente l’autorizzazione alla sperimentazione;
d) le attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente.
Art. 19
- Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di recupero
1. Le autorizzazioni all’esercizio degli impianti di smaltimento, di recupero e di stoccaggio sono condizionate al rilascio di idonea garanzia finanziaria a favore della Regione. (175)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 13.

.
2. L’importo della fideiussione, da depositare all’atto della concessione, è proporzionato al progetto di ripristino di cui all’art. 28, comma 1, lettera g), del Decreto, ed ai costi per la gestione di post-chiusura delle discariche. In caso di variazione delle autorizzazioni per modifiche od ampliamenti, deve essere adeguato il progetto di ripristino e la fideiussione.
2 bis. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 208, 209 e 211 Sito esternodel Sito esternod.lgs. 152/2006 , nonché all’Sito esternoarticolo 21, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti), la Giunta regionale approva un’apposita deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti. (118)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 6.

2 ter. Ai sensi di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 208, comma 19, del d.lgs. 152/2006 , le garanzie originariamente prestate sono rideterminate secondo le modalità e le forme individuate nella deliberazione di cui al comma 2 bis. (118)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 6.

Art. 20
- Interventi di bonifica
10. Per l’espletamento delle funzioni di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati), (217)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 11.

i comuni si avvalgono dell’ ARPAT.
11. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l’utilizzazione dell’area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni d’interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed occupazionale della zona interessata il Comune può, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della Regione (218)

Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 11.

, rilasciare la concessione edilizia ed il certificato di agibilità e di abitabilità relativo alle opere realizzate nei singoli lotti, fermo restando lo svincolo della fidejussione ad avvenuto completamento dell’intero progetto di bonifica. Qualora il soggetto obbligato non completi il progetto di bonifica approvato, il Comune, previa diffida ad adempiere, provvede d’ufficio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 250 del d.lgs. 152/2006 (177)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 14.

e incamera inoltre la fideiussione a titolo di penale, destinandola al finanziamento di interventi di cui alla presente legge.
12. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l’area soprastante sia stata bonificata in conformità al progetto. La depurazione della falda dovrà comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel certificato stesso, fermo restando lo svincolo della fideiussione ad avvenuta attuazione di tutto il progetto di bonifica.
13. Per la bonifica di discariche o aree inquinate la cui responsabilità è riconducibile esclusivamente ad un soggetto pubblico, il Comune, sulla base di un progetto generale e di un piano economico-finanziario (178)

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 14.

, può approvare anche singoli stralci funzionali del progetto generale, qualora sia dimostrato che lo stralcio medesimo è efficace a ridurre l’inquinamento.
16. In caso di segnalazione di siti inquinati, in attesa delle certificazioni che attestino o meno la necessità di inserimento nell’elenco delle aree da bonificare, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può adottare misure di salvaguardia che vincolino l’area segnalata per un periodo massimo di un anno durante il quale viene interdetto ogni intervento modificativo sull’area stessa.
16 bis. Nei casi di cui al comma 16, accertato lo stato di contaminazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all’inserimento del sito nell’elenco degli ambiti da bonificare, di cui all’Sito esternoarticolo 199, comma 6, lettera b) del d.lgs. 152/2006 (177)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 14.

. L’inserimento del sito in tale elenco comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, commi 5 e 6. (68)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 13.

Art. 20 bis
1. Ai fini della rinuncia alla concessione mineraria, di cui all'articolo 38 del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), è fatto salvo quanto disposto dallo stesso articolo 38 con riferimento all'adozione dei provvedimenti finalizzati a prevenire rischi derivanti da pericoli immediati per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei luoghi. Il progetto di chiusura della miniera finalizzato alla rinuncia della concessione è presentato, oltre che ai soggetti già previsti dall'articolo 38 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche ai comuni competenti per territorio e alla Regione (219)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 12.

.
2. Fatta salva la messa in sicurezza del sito minerario ai sensi del comma 1 ed a seguito di essa, per la definizione del procedimento di accettazione della rinuncia, si procede altresì, qualora ne ricorra la necessità, all'adozione delle misure e dei provvedimenti finalizzati alla bonifica del sito, ai sensi e per gli effetti della presente legge e di quanto disposto in materia dal decreto e dalle norme attuative di esso. A tal fine l'accettazione della rinuncia è subordinata alla realizzazione del progetto complessivo di bonifica, comprensivo delle misure di ripristino ambientale.
3. È fatto salvo l'esercizio, da parte delle autorità sanitarie competenti, delle funzioni di vigilanza e di controllo previste dalle leggi statali e regionali vigenti.
Art. 20 ter
1. Il titolare della concessione, anche in ragione dei rischi derivanti da pericoli per l'incolumità delle persone e di sicurezza dei luoghi, ai fini dell'accettazione della rinuncia della concessione mineraria prosegue nella gestione delle acque di miniera; a tal fine predispone uno studio che, tenuto conto della specificità del territorio, contenga:
a) la caratterizzazione delle acque in uscita dalla miniera;
b) la valutazione degli effetti prodotti sull'ecosistema del reticolo idrografico interessato e sulle eventuali falde ad esso connesse;
c) lo studio di fattibilità e relativi interventi per il riutilizzo delle stesse prioritariamente a favore della collettività;
d) l'individuazione degli interventi di bonifica o di riduzione del rischio di possibile ulteriore estensione della contaminazione alle matrici ambientali che, applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, risultassero necessari per ridurre i rischi per la salute umana e la compromissione della qualità dell'ambiente nel suo complesso.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), sono da considerarsi prioritari rispetto agli interventi di cui al comma 1, lettera d).
3. Lo studio di cui al comma 1, è presentato contestualmente alla presentazione del progetto di chiusura della miniera e comunque non oltre due anni dalla presentazione dell'istanza di rinuncia. In riferimento alle concessioni per le quali, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 3 marzo, 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”), è già stata presentata istanza di rinuncia, lo studio è presentato entro due anni dall'entrata in vigore della legge medesima.
4. L'accettazione della rinuncia è subordinata, oltre a quanto previsto dall'articolo 20 bis, comma 2, anche all'approvazione dello studio di cui al comma 1, in sede di conferenza di servizi da parte della Regione (220)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 13.

e all’attuazione degli eventuali interventi previsti alle lettere c) e d) del medesimo comma, fermo restando quanto stabilito dagli accordi procedimentali e di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 3 marzo 2010, n. 28
.
5. Fino all'approvazione dello studio di cui al comma 1, ovvero fino all’attuazione degli eventuali interventi previsti alle lettere c) e d) del medesimo comma, ovvero fino alla realizzazione delle diverse attività indicate negli accordi procedimentali e di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della Sito esternol.r. 3 Sito esternomarzo 2010, n. 28 il titolare della concessione prosegue nell'immissione delle acque di miniera nel reticolo idrico superficiale attuando apposito monitoraggio delle matrici ambientali interessate.
6. Le acque di miniera, in assenza di titolare di concessione o dopo accettazione della rinuncia, sono destinate prioritariamente al riutilizzo per usi collettivi. Fermo restando quanto stabilito negli accordi procedimentali di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , fino all’attuazione degli interventi finalizzati al riutilizzo è ammessa la prosecuzione dell'immissione nel reticolo idrico superficiale nel rispetto delle condizioni di cui al comma 5. (111)

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 52.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle acque di miniera per le quali, alla data di entrata in vigore della l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , risulti terminata l'attività di estrazione dei minerali ma la concessione non sia ancora cessata per cause diverse dalla rinuncia.
Art. 20 quater
1. Le operazioni di mera separazione delle alghe e delle piante marine dalla sabbia effettuate sulla spiaggia mediante l’utilizzo di impianti mobili, non rientrano nelle attività da autorizzare secondo quanto previsto dal capo IV Sito esternodel titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006 .
Art. 20 quinquies
2. Per le attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi (240)

Parole soppresse con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 22.

i materiali ottenuti al termine dello stesso processo di recupero:
a) presentano l’ eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall’articolo 9 del d.m. ambiente 5 febbraio 1998;
b) sono conformi alle norme UNI di settore ed alla normativa vigente in materia di marcatura CE dei prodotti da costruzione;
c) hanno le caratteristiche tecniche indicate all’allegato 1, suballegato 1, punto 7.1.4, del d.m. ambiente 5 febbraio 1998, in relazione agli inerti da costruzione e demolizione;
d) se usati per ripristino ambientale, hanno anche le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d-bis, dello stesso d.m. ambiente 5 febbraio 1998.
Art. 20 sexies
1. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), provenienti da nuclei domestici, raccolti e gestiti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – modalità semplificate), possono essere conferiti, nel rispetto delle modalità indicate nel medesimo decreto, ad impianti autorizzati per la raccolta con le procedure di cui ai capi IV e V Sito esternodel titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006 , a condizione che tali impianti, non iscritti all’albo dei gestori ambientali di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’Sito esternoarticolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modifiche), (144)

Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12, art. 4.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

posseggano, per la gestione dei RAEE, le caratteristiche strutturali ed i requisiti gestionali di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'Sito esternoarticolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006 Sito esterno, Sito esternon. 152 , e successive modifiche).
Art. 20 septies
2. Nelle autorizzazioni di cui al comma 1, sono specificati, in funzione della tipologia della discarica, i quantitativi massimi da impiegare che comunque non possono essere superiori a venti centimetri di spessore, per la copertura giornaliera, ed a un metro di spessore, per la sistemazione finale.
Art. 20 octies
Abrogato.
Art. 20 novies
1. Gli importi e le modalità, di applicazione e di corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni di cui all’articolo 5, non rilasciate nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al Sito esternod.p.r. 59/2013 o nell’ambito dell’autorizzazione integrata ambientale di cui alla parte II, titolo III bis del medesimo Sito esternod.lgs. 152/2006 , ove non determinati da disposizioni nazionali, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei costi delle attività svolte nell’ambito dell’istruttoria del procedimento e sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3.
2. Per le istanze relative alla bonifica dei siti inquinati, gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi al rilascio dei titoli sostituiti dall’autorizzazione regionale di cui all’Sito esternoarticolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006 , in misura non inferiore a 100,00 euro e non superiore a 5.000,00 euro, tenendo conto:
a) della tipologia d'istanza ai sensi della parte IV, Sito esternotitolo V, del d.lgs. 152/2006 ;
b) della complessità dell'intervento per le ipotesi di cui all' Sito esternoarticolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006 .
3. Per le istanze non ricomprese nel comma 2, gli importi di cui al comma 1 sono determinati, in misura non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenendo conto della complessità istruttoria, valutata anche in relazione alla tipologia del titolo autorizzatorio e dell'istanza.
4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo nonché la quota percentuale da destinare ad ARPAT.
5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
Art. 20 decies
1. Nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 198 del d.lgs. 152/2006 , le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli a recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’Sito esternoarticolo 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006 , lo comunicano al comune e all’affidatario del servizio pubblico, a pena di irricevibilità, entro il termine di cui all’Sito esternoarticolo 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) o, nel caso in cui tale termine non sia previsto dalla legge di conversione, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell’Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 è allegato l’accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti.
3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'Sito esternoarticolo 198, comma 2 bis, del d.lgs. 152/2006 , provvedono a farne richiesta entro il termine di cui all'Sito esternoarticolo 30, comma 5, del d.l. 41/2021 o, nel caso in cui tale termine non sia previsto dalla legge di conversione, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, al comune e all'affidatario del servizio. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta.
4. Al fine di poter conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale della raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria ai sensi dell'Sito esternoarticolo 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006 , entro il 1° febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica di cui al comma 1, comunica al comune e al gestore del servizio pubblico di riferimento i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell’anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione con l’indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell’operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero della materia.
5. Con cadenza annuale, il comune trasmette le informazioni relative alle utenze non domestiche all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR) in via telematica, entro il termine di cui all’articolo 30, comma 2.
Titolo V
- CONTROLLI E POTERI SOSTITUTIVI E STRAORDINARI
Art. 21
- Provvedimenti straordinari
1. Il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza. In tali casi, può altresì individuare impianti di smaltimento esistenti, o nuovi siti, in cui disporre la realizzazione di interventi per lo smaltimento dei rifiuti, anche in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti costituiscono automatica ed immediata modifica dei piani e sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nulla osta, ove occorrenti.(19)

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 8.

1 bis. Il presidente della Giunta regionale, per far fronte a situazioni di necessità ed urgenza, può altresì provvedere, anche in luogo del soggetto affidatario del servizio, alla realizzazione di impianti già previsti nei piani di settore, con le modalità di cui all’Sito esternoarticolo 202, comma 5, del d.lgs. 152/2006 . (69)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 14.

2. La Giunta regionale può approvare, per i siti o gli impianti di smaltimento di cui ai comma 1, nuovi progetti o progetti di ampliamento ed eventualmente disporne la realizzazione.(19)

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 8.

3. Nei casi di cui al comma 1, nonché per la realizzazione degli impianti di cui ai commi 1 bis e 2, (70)

Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 16.

il Presidente della Giunta regionale può provvedere mediante la nomina di un commissario, ai sensi della l.r. 53/2001 .(19)

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 8.

4. I flussi di conferimento di rifiuti negli impianti di cui al primo comma sono autorizzati dalla Giunta Regionale, qualora non siano previsti dai piani di ambito (70)

Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 16.

e non siano disciplinati da atti di intesa fra le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

ai sensi dell’art. 25.
5. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

autorizzate dalla Giunta regionale a conferire i rifiuti nei casi di cui al comma 4, corrispondono alla Regione un contributo fino a 10,33 euro per tonnellata di rifiuto. (70)

Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 16.

6. Il contributo di cui al comma 5 è versato alla Regione Toscana entro il mese successivo alla scadenza del bimestre di riferimento, sulla base di rendiconti certificati dal Dipartimento competente.
7. In caso di ritardo si applicano le seguenti indennità di mora:
a) 2% per un ritardo non superiore a 15 giorni;
b) 4% per un ritardo da 16 a 30 giorni;
c) 6% per un ritardo da 31 a 60 giorni;
d) 10% per un ritardo superiore a 60 giorni.
8. In caso di mancato pagamento entro 90 giorni dalla scadenza di cui al comma 1 o di tre ritardati pagamenti ai sensi del comma 7, l’autorizzazione al conferimento decade.
9. L’autorizzazione al conferimento dei rifiuti decade egualmente ove il soggetto conferente effettui tre pagamenti bimestrali di importo inferiore a quello dovuto in base ai quantitativi effettivamente conferiti negli impianti quali risultano dalla documentazione dei gestori degli impianti di smaltimento.
Art. 22
1. La Regione vigila affinché i piani ambito (180)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 17.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

siano approvati nei tempi e con le procedure previste dall'articolo 27 (180)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 17.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

, nonché in conformità con il piano regionale di gestione dei rifiuti, ed esercita i poteri sostitutivi previsti dall' articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), come modificata dalla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 . (71)

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 15.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, può procedere, con propria deliberazione, alla nomina di un commissario regionale ai fini della proposta di piano di ambito (180)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 17.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

(72)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 15.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

e delle ulteriori attività istruttorie sia di natura tecnica che amministrativa, secondo quanto disposto dall' articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001 , e con gli effetti disciplinati dall'articolo 7, comma 11, della stessa l. r. 53/2001.
7. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

vigilano affinché i gestori garantiscano la realizzazione degli interventi di loro spettanza ed assicurano che la gestione degli impianti, nonché l'effettuazione dei servizi, siano attuati in conformità con i piani di ambito (131)

Nota soppressa.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

approvati, secondo quanto previsto all’ articolo 43 della l.r. 69/2011 . (182)

Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 17.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

Titolo VI
- DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DI AMBITO NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI (140)

Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 65.

Art. 23
Abrogato.
Art. 23 bis
Abrogato.
Art. 24
Abrogato.
Art. 25
- Autosufficienza - Atti di indirizzo regionali Sistemi d’ ATO - Poteri regionali
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, ove l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulti interamente perseguibile in conseguenza della carenza di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, formula indirizzi per la sottoscrizione di una convenzione tra le autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, finalizzata allo smaltimento dei rifiuti in un ATO diverso da quello di provenienza. (80)

Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 18.

2. In attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate provvedono alla stipula della convenzione, che costituisce modifica dei rispettivi piani di ambito.(184)

Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 18.

2.1. Presso la direzione competente della Giunta regionale è istituito un Comitato regionale di coordinamento, il quale è composto:
a) dal direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di rifiuti o suo delegato;
b) dal dirigente dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. o suo delegato;
c) dai direttori generali delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate o loro delegati. (236)

Comma inserito con l.r. 28 novembre 2018, n. 67, art. 1.

2.2. Il Comitato monitora e verifica l’attuazione della convenzione di cui al comma 2 con particolare riferimento alla gestione dei flussi dei rifiuti destinati a impianti di trattamento fuori dall’ambito ottimale di produzione. (236)

Comma inserito con l.r. 28 novembre 2018, n. 67, art. 1.

2.3. In esito alle verifiche condotte dal Comitato regionale di coordinamento di cui al comma 2.1, la Giunta regionale può approvare con propria deliberazione, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale di cui al comma 1 e sentite le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate, specifiche disposizioni operative con riferimento alla gestione dei flussi di rifiuti oggetto della convenzione di cui al comma 2. (236)

Comma inserito con l.r. 28 novembre 2018, n. 67, art. 1.

2.4. Entro trenta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.3, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate adeguano le convenzioni sottoscritte ai sensi del comma 2 alle disposizioni operative di cui al comma 2.3. (236)

Comma inserito con l.r. 28 novembre 2018, n. 67, art. 1.

2.5. Qualora l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rimanga inerte o comunque non dia piena attuazione a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.3, la Regione si sostituisce con le modalità di cui all’articolo 44 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007). (236)

Comma inserito con l.r. 28 novembre 2018, n. 67, art. 1.

2 bis. In caso di eventi eccezionali e contingenti, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate possono sottoscrivere convenzioni per lo smaltimento dei rifiuti in un ATO diverso da quello di provenienza, anche in assenza degli indirizzi di cui al comma 1, previa acquisizione del parere della Giunta regionale. (185)

Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 18.

6. Qualora non sia comunque possibile assicurare l’autosufficienza ai sensi dei commi 1 e 2 (187)

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 18.

la Giunta regionale può autorizzare il conferimento dei rifiuti eccedentari nelle discariche di cui all’articolo 21, comma 1, con applicazione del tributo previsto dallo stesso articolo 21, comma 5. (80)

Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 18.

Art. 25 bis
- Contributo ambientale per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento in impianti di smaltimento ubicati in ambiti territoriali ottimali diversi da quello di produzione (150)

Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 48, e poi articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 55.

Abrogato.
Art. 26
- Competenze della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (130)

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 75.

Abrogato.
Art. 27
- Piani di ambito (131)

Nota soppressa.

Il piano di ambito (131)

Nota soppressa.

contiene:
a) l’individuazione delle aree di raccolta;
b) i progetti preliminari, completi dei relativi piani economici e finanziari, degli interventi previsti nel piano regionale;(84)

Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 20.

c) gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate riferibili a precedenti attività di gestione dei rifiuti a cura del pubblico servizio;
d) i progetti preliminari dei servizi di raccolta e del sistema dei trasporti completi dei relativi piani economici e finanziari;
e) la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b) e c);
f) lo schema di assetto gestionale, (85)

Parole abrogate con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 21.

le aree di raccolta, i servizi e gli impianti di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) (189)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 20.

da affidare in gestione;
g) il piano degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi, articolato su base decennale per i servizi di smaltimento e su base quinquennale per i servizi di raccolta e spazzamento;
i) gli obiettivi e gli standard dei servizi di gestione dei rifiuti, eventualmente articolati per aree;
i quater) le frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e le modalità di avvio al recupero. (191)

Lettera aggiunta con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 20.

2. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale, (192)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 20.

le autorità per il servizio di gestione integrata di rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

adottano e trasmettono (193)

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 20.

alla Regione i piani di ambito (131)

Nota soppressa.

. Contestualmente le autorità per il servizio di gestione integrata di rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

nominano il garante dell’informazione, incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l’informazione ai cittadini e alle formazioni sociali, che può essere scelto all’interno della struttura dell’ente, ad esclusione del responsabile del procedimento, ovvero all’esterno. (86)

Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 21, poi comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 15.

3. Il piano adottato è depositato per trenta giorni consecutivi presso le sedi della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei comuni compresi nel territorio dell'ambito ottimale, nonché sul sito istituzionale dei comuni e della Regione, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. Dell'avvenuta adozione e del nome del garante è data comunicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale. Entro lo stesso termine la Regione può prescrivere alla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le modifiche necessarie a rendere il piano di ambito conforme al piano regionale. I comuni trasmettono tempestivamente alla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le osservazioni ricevute.(86)

Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 21, poi comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 15.

4. L' autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

approva il piano di ambito (131)

Nota soppressa.

entro sessanta giorni dall'adozione. Il piano dà conto delle osservazioni non accolte. Il piano è trasmesso alla Regione che lo adegua (192)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 20.

alle eventuali prescrizioni di cui al comma 3, qualora l' autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131)

Nota soppressa.

non abbia provveduto. La Regione (192)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 20.

dispone la pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul burt. Il piano di ambito (131)

Nota soppressa.

è efficace dalla data di tale pubblicazione. (86)

Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 21, poi comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 15.

4 bis. Il piano di ambito (131)

Nota soppressa.

è reso accessibile ai cittadini anche in via telematica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di riferimento, della Regione e dei comuni interessati (194)

Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 20.

. L’avviso di cui al comma 4 contiene l’indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile.(87)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 21.

5. Le modifiche al piano di ambito (131)

Nota soppressa.

sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.
Titolo VII
- NORME FINANZIARIE, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 28
1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, è istituito un fondo regionale a titolo di anticipazione, alimentato:
a) con i contributi previsti ai sensi dell'articolo 21, comma 5;
b) con i proventi eventualmente derivanti dalla stipulazione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'articolo 17, comma 1;
c) con risorse regionali.
2. I soggetti beneficiari delle anticipazioni a valere sul fondo di cui al comma 1, sono tenuti al loro rimborso, senza alcun onere per interessi, in un periodo massimo di cinque anni. A tal fine, con l'atto di attribuzione del finanziamento si provvede a determinare il periodo e le modalità con le quali il rimborso deve essere effettuato.
Art. 28 bis
1. Per gli interventi sostitutivi in danno di cui all'Sito esternoarticolo 250 del d.lgs. 152/2006 di competenza dei comuni, la Regione può provvedere con:
a) la concessione di finanziamenti con obbligo di restituzione;
b) la concessione di contributi.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il sostegno finanziario regionale può riguardare anche le attività di caratterizzazione, analisi di rischio e progettazione direttamente funzionali all'intervento di bonifica.
4. Ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), possono anche accedere:
a) gli interventi di cui all’articolo 240, comma 1, lettere i) e m), Sito esternodel Sito esternod.lgs. 152/2006 ;
b) gli interventi di competenza diretta degli enti pubblici territoriali.
5. Il rimborso delle somme concesse quale finanziamento ai sensi del comma 1, lettera a), è dovuto, senza alcun onere di interesse, in un periodo massimo di otto anni dall'attestazione della Regione (222)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 16.

effettuata ai sensi del paragrafo 7, capoverso 6, della deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (L.r. 25/1998 , articolo 5, comma 1, lett. e bis) - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati), con le modalità e le priorità temporali nonché secondo il piano finanziario, definiti nell'atto di attribuzione del finanziamento.
6. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono essere erogati, anche ad integrazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), solo quando il costo dell’intervento risultante dal progetto di bonifica approvato sia superiore al 10 per cento delle entrate finali del bilancio del Comune, per la quota che supera tale percentuale ed entro i limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
7. I comuni destinatari dei contributi di cui al comma 1, lettera b), provvedono al recupero delle somme tramite azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente ovvero mediante ripetizione delle spese nei confronti del proprietario del sito, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 253 del d.lgs. 152/2006 , e alla restituzione alla Regione delle somme recuperate entro il limite massimo dell'importo del contributo concesso. I comuni medesimi comunicano alla Regione tutte le attività svolte e le azioni esercitate per adempiere ai suddetti obblighi.
8. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono revocati, con recupero delle somme mediante compensazione, qualora:
a) il comune non avvii o non completi i lavori di bonifica;
b) il comune ometta di intraprendere l’azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente o il recupero delle spese nei confronti del proprietario.
Art. 28 ter
- Interventi di bonifica di aree inquinate in danno eseguiti dalla Regione (199)

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 18.

1. Ove la Regione intenda provvedere in via sostitutiva all’esecuzione degli interventi di bonifica in danno ai sensi dell’Sito esternoarticolo 250 del d.lgs. 152/2006 , diffida il comune ad attivarsi entro un congruo termine.
2. Decorso il termine indicato nella diffida, la Regione realizza gli interventi di cui al comma 1, nell’ambito degli stanziamenti destinati agli interventi di cui all’articolo 28 bis, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, procedendo al recupero delle somme a carico del comune inadempiente anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della l.r. 6.8.2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”).
Art. 28 quater
Disposizioni transitorie. Ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati (262)

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 3.

1. Fino alla data del 31 dicembre 2024, la Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono costituire un ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni di cui all’articolo 6, comma 1 bis, lettere c), d), ed e), secondo quanto previsto dall’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e dal presente articolo.
2. L’esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1 è disciplinato dalla convenzione, allegato B della presente legge, mediante la quale è costituito l’ufficio comune. La Regione individua l’ufficio regionale che opera come ufficio comune e svolge le funzioni individuate dalla convenzione medesima. All’ufficio può essere assegnato personale comandato dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, previo accordo con gli enti di provenienza, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa statale di riferimento.
3. Dalla data di sottoscrizione della convenzione e per le funzioni ivi indicate, l’ufficio comune opera in nome e per conto dell’ente, provincia o Città metropolitana di Firenze, territorialmente competente, e gli atti adottati sono imputati oggettivamente e soggettivamente all’ente medesimo. Gli enti che sottoscrivono la convenzione, per il periodo di vigenza della stessa, si avvalgono del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).
4. La convenzione di cui all’allegato B della presente legge, può, qualora necessario, essere modificata mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 28 quinquies
Disposizioni transitorie. Subentro delle province e della Città metropolitana di Firenze nelle attività istruttorie in corso e convalida degli atti in materia di bonifica dei siti inquinati. Istituzione del Tavolo tecnico per il coordinamento dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati (263

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2023, n. 31, art. 4.

)
1. Relativamente alle funzioni di cui all’articolo 6, comma 1 bis, lettere c), d), ed e), le province e la Città metropolitana di Firenze subentrano nei procedimenti in corso e, in applicazione del principio della conservazione dell’attività amministrativa, provvedono alla convalida degli atti già posti in essere dalla Regione, alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 luglio 2923, n. 31 (Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione, in via transitoria, di ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 22/2015).
2. Fino alla data del 31 dicembre 2024, presso la Giunta regionale è istituito il “Tavolo tecnico per il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati”, di seguito indicato come “Tavolo tecnico” che ha il compito di:
a) assicurare il trasferimento dei procedimenti e delle attività in corso per il subentro delle province nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 6, comma 1 bis, lettere c), d), ed e), nonché presidiare e coordinare i procedimenti per la convalida degli atti già compiuti dalla Regione;
b) assicurare il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti di competenza della Regione, delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati;
c) coordinare il funzionamento degli uffici provinciali e fornire supporto per l’efficiente e adeguata organizzazione di tali uffici.
3. Il tavolo tecnico si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, quando uno dei suoi componenti ne faccia richiesta. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità organizzative del Tavolo tecnico di cui al comma 1.
4. Il Tavolo tecnico è coordinato dal direttore della direzione regionale competente o da un dirigente da lui delegato, ed è composto:
a) dai dirigenti delle strutture provinciali e della Città metropolitana di Firenze, competenti nella materia della bonifica dei siti inquinati o da funzionari da loro delegati;
b) dal direttore dell’Unione delle province italiane (UPI) della Toscana o da un suo delegato.
5. Ai componenti del Tavolo tecnico non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
6. Alle sedute del Tavolo tecnico, possono essere invitati a partecipare dipendenti dell’ARPAT.
Art. 29
1. Al finanziamento del fondo istituito ai sensi dell'articolo 28 (200)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 19.

si fa fronte mediante imputazione della spesa alla UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spese di investimento" del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006.
2. I rientri di cui al fondo di anticipazione previsto dall'articolo 28, comma 2, (200)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 19.

sono allocati alla UPB 451 "Entrate inerenti contributi e trasferimenti da altri soggetti - entrate libere" del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006.
3. Agli oneri di spesa previsti dalla presente legge per l'anno 2004, si fa fronte con imputazione della spesa relativa:
a) alla UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spese di investimento", per un importo pari a euro 4.300.630,37;
b) alla UPB 424 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spesa corrente" per un importo pari a euro 2.912.952,00;
c) alla UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese di investimento", per un importo pari a euro 9.577.342,00.
3 quater. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3 ter, al bilancio pluriennale 2009 – 2011, annualità 2011 è apportata la seguente variazione per sola competenza:
Anno 2011
In diminuzione
UPB 424 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese correnti” per euro 1.500.000,00;
In aumento
3 quinquies. Per gli oneri derivanti dall'articolo 28 bis, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata, rispettivamente, la spesa fino ad un massimo di euro 4.200.000,00 e fino ad un massimo di euro 5.200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. (201)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 19.

3 sexies. I rimborsi di cui alle concessioni di crediti previste dall'articolo 28 bis, comma 1, lettera a), sono imputati alla UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti” del bilancio regionale, secondo l'articolazione per importo ed annualità prevista nel piano finanziario definito nell'atto di attribuzione del finanziamento. (201

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 19.

3 septies. Le somme eventualmente restituite alla Regione di cui all'articolo 28 bis, comma 7, sono imputate alla UPB di entrata 451 “Altre entrate in conto capitale libere” del bilancio regionale. (201)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 19.

4. Agli oneri di spesa relativi agli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
5. Gli stanziamenti di cui ai commi 1 e 3 quinquies possono essere integrati da ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari e nazionali.(127)

Comma prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 19.

5 bis. Le minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 30 quater sono stimate in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e fanno carico agli stanziamenti delle UPB 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione. (128)

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 14.

5 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 6 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013, annualità 2012 e 2013, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
anno 2012
in diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.500.000,00;
in diminuzione, UPB 424 di spesa “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-spesa corrente”, euro 1.500.000,00.
anno 2013
in diminuzione, UPB n. 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.500.000,00;
in diminuzione, UPB n. 424 di spesa “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Spesa corrente”, euro 1.500.000,00. (128)

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 14.

5 quater. Per gli oneri derivanti dall’articolo 25 bis è autorizzata per l’annualità 2014 la spesa fino ad un massimo di euro 6.000.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-spesa di investimento” del bilancio pluriennale 2013-2015, annualità 2014. (151)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 49.

5 quinquies. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione degli articoli 30 quater e 30 quinquies sono stimate in euro 3.840.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 e sono imputate alla UPB di entrata 111 "Imposte e tasse" del bilancio pluriennale 2013–2015. (151)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 49.

Art. 30
- Sanzioni amministrative. Obblighi di trasmissione dei dati per gli obiettivi di raccolta differenziata. Tardiva od omessa trasmissione e relative sanzioni. (26)

Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 15.

(152)

Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 50.

1. La violazione dei divieti e degli obblighi posti dalla presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 7.500,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta altresì la violazione dei divieti espressamente sanciti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9.
2. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati richiesti ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono. La trasmissione tardiva, effettuata comunque entro il 2 maggio dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.550,00 euro a 5.000,00 euro. (153)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 50.

Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo provvede la Regione (223)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 17.

.
Art. 30 bis
1. Il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549) è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in euro 25,82 per tonnellata (228)

Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45, art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:
“è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata”.

.
2. L’ammontare complessivo del tributo per ciascun ATO è calcolato moltiplicando l’importo di cui al comma 1 per la quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ambito e smaltiti in discarica.
3. Al fine di definire la quota di tributo dovuta da ciascun comune dell’ATO, l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani può stabilire criteri e metodi di ripartizione da approvarsi con propria deliberazione assembleare.
4. L’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ripartisce l’eventuale onere derivante dall’applicazione dell’addizionale di cui all’Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006 secondo le modalità ivi previste.
5. L’addizionale di cui all’articolo 205, comma 3 del d .lgs. 152/2006 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall’articolo 3 della l.r. 60/1996 .
6. L’accertamento delle percentuali di raccolta differenziata ai fini dell’applicazione dell’addizionale prevista all’Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all’articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati e le modalità di trasmissione dei dati che i comuni sono obbligati a trasmettere ai fini della certificazione dei dati medesimi.
7. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati di cui al comma 6, entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono.
8. L’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, per le finalità di cui al comma 4, applica i dati percentuali di raccolta differenziata a decorrere dal trimestre immediatamente successivo all’adozione dell’atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 6. Dallo stesso termine si applica l’eventuale addizionale del 20 per cento prevista dall’Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , qualora ricorrano le condizioni ivi previste come accertato dall’atto del dirigente della competente struttura.
9. La trasmissione dei dati di cui al comma 7 effettuata dopo il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, ma comunque entro il 2 maggio dell’anno medesimo, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2.
10. L’omessa trasmissione dei dati di cui al comma 7 oppure la trasmissione di detti dati effettuata dopo il termine del 2 maggio di cui al comma 9, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2 bis.
11. Le somme effettivamente incassate ai sensi del comma 5 sono riassegnate sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale). (224)

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 18.

Art. 30 ter
Abrogato.
Art. 30 quater
- Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (129)

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 15.

1. Gli scarti e i sovvalli provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella stabilita dall’articolo 23 bis, comma 1, lettera c), della l.r. 60/1996 , fino al limite massimo del 25 per cento rispetto al flusso di rifiuti urbani in ingresso.
2. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, in particolare, fatto salvo quanto previsto al comma 4, la frazione organica stabilizzata (FOS) e non, la frazione secca ed i quantitativi degli scarti e i sovvalli superiori al limite massimo di cui al comma 1, sono soggetti all’aliquota di euro 21,00 a tonnellata (229)

Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45, art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:
“sono soggetti all’imposta di euro 12,00 per tonnellata”.

. (155)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 52.

(159)

Per la vigenza dell'articolo 30 bis, 30 quater comma 2 e dell'allegato A della presente legge si veda l'articolo 68 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 77. Il testo precedente alle modifiche introdotte con la l.r. 77/2012 è visibile dalla multivigenza.

4. La FOS utilizzata per la copertura e la sistemazione finale delle discariche, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 20 septies, non è soggetta al pagamento del tributo.
Art. 30 quinquies
- Disposizioni transitorie per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani (156)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 53.

1. Il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e sino al 31 dicembre 2015, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune:
a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;
b) produzione annua pro capite di rifiuti.
2. L’ammontare del tributo dovuto ai sensi del comma 1 è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell'allegato A alla presente legge.
3. L’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ripartisce l’eventuale onere derivante dall’applicazione dell’addizionale di cui all’Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006 secondo le modalità ivi previste.
4. L'addizionale di cui al comma 3 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall'articolo 3 della l.r. 60/1996 .
5. Per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio, che possono essere destinatari del contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 , (Norme sul sistema delle autonomie locali.), i quali abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a 500 chilogrammi per abitante l'anno, l'ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2, è ridotto di euro 3,00. Tale riduzione non può comportare la diminuzione del tributo dovuto al di sotto della misura minima prevista dall'Sito esternoarticolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
6. La Giunta regionale individua con propria deliberazione la soglia del disagio al di sopra della quale sono concesse le riduzioni previste al comma 5.
7. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione dei rifiuti annui pro capite, anche ai fini dell'applicazione dell'addizionale prevista al comma 3, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.
8. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati di cui al comma 7, entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono.
9. La trasmissione dei dati di cui al comma 8 effettuata dopo il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui essi si riferiscono ma comunque entro il 2 maggio dell’anno medesimo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2.
10. L’omessa trasmissione dei dati di cui al comma 8 oppure la trasmissione di detti dati effettuata il termine del 2 maggio di cui al comma 9 comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2 bis ed, inoltre, l’applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall’Sito esternoarticolo 3 della l. 549/1995 .
11. L'ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 7. Dallo stesso termine si applica l’eventuale addizionale del 20 per cento prevista dall’Sito esternoarticolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006 qualora ricorrano le condizioni ivi previste come accertato dall’atto del dirigente della competente struttura.
12. Le somme effettivamente incassate ai sensi del comma 4 sono riassegnate sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla l.r. 14/2007 . (225)

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 19.

Art. 31
- Disposizioni transitorie
1. Fino all’approvazione di un nuovo piano regionale ai sensi dell’art. 10, resta valido il piano regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 Aprile 1998, n. 88. Tale piano produce gli effetti di cui all’art. 13.(1)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 1998, n. 34 , art. 1.

Art. 31 bis
1. Per l'anno d'imposta 2006, sino all'adozione del provvedimento regionale di accertamento di cui all'art. 30bis, comma 5,il tributo si determina in acconto con riferimento esclusivo alla quota relativa al grado di efficienza della raccolta differenziata, così come accertato dal provvedimento regionale adottato nell'anno 2005.
2. I conguagli derivanti dall'applicazione della quota relativa alla produzione pro-capite di rifiuti per anno, sono effettuati in sede di versamento del tributo concernente il quarto trimestre 2006.
Art. 31 ter
-Disposizioni transitorie concernenti l’addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (48)

Articolo inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40,, art. 45.

1. In sede di prima applicazione l’addizionale prevista dall’articolo 30 bis, comma 8, si applica a decorrere dal secondo trimestre successivo all’adozione dell’atto del dirigente della competente struttura di cui all’articolo 30 bis, comma 5, relativo all’accertamento dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nell’anno 2006.
Art. 31 quater
- Disposizioni transitorie per la definizione dei criteri relativi ai contributi di cui all’articolo 25 bis (157)

Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 54, ed ora abrogato conl.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 35.

Abrogato.
Art. 32
- Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell’art. 10 della LR 19.08.88 n. 60, dell’art. 4 della LR 06.09.93 n. 64, il comma 5 della LR 02.09.89 n. 61 e dell’art. 4 della LR 04.04.95 n. 35 che sono riferiti alla A.R.R.R., sono abrogate:
- la LR 19 Agosto 1988, n. 60 "Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti"
- la LR 2 Settembre 1989 n. 61 "Modifiche ed integrazioni alla LR 60/88 - Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti"
- la LR 22 Marzo 1990 n. 19 "Costituzione Agenzia Regione, Recupero Risorse S.P.A. art. 10 LR 60/88"
- la LR 12 Maggio 1993 n. 29 "Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica"
- la LR 6 Settembre 1993 n. 64 "Disciplina delle materie prime secondarie - Catasto rifiuti ed osservatorio regionale sui rifiuti e sulle M.P.S. - Modifiche ed integrazione alla LR 19 agosto 1988, n. 60 - Norme per la limitazione e il recupero dei rifiuti"
- la LR 7 Novembre 1994 n. 85 "Integrazione alla LR 12/5/93, n. 29 recante criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica"
- la LR 12 Gennaio 1995 n. 4 "Norme per lo smaltimento dei rifiuti"
- la LR 4 Aprile 1995, n. 35 "Contributi per interventi urgenti a sostegno infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati e modifiche alle LL.RR. 60/88, 29/93, e 4/95"
- la LR 28 Giugno 1996, n. 47 "Modifiche ed integrazioni della LR 12 gennaio 1995, n. 4 e successive modificazioni recante "Norme per lo smaltimento dei rifiuti"
- la LR 17 Dicembre 1992, n. 55 "Procedure per l’individuazione dei siti di cava e discarica necessari alla realizzazione delle opere pubbliche e per l’utilizzo prioritario delle materie prime secondarie", artt. n. 7, 9 e 11.
2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte fino alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dall’art. 16 della LR 12.01.1995, n. 4 e dall’art. 6 della LR 12.05.1993, n. 29.
2 bis. L'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 70 (Modifiche ed interpretazione autentica della L.R. 18 maggio 1998, n. 25 , concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati") è abrogato.(29)

Comma aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 18.

2 ter. La legge regionale 31 agosto 2000, n. 71 (Modifiche alla L.R. 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", come modificata dalla L.R. 22 dicembre 1999, n. 70 "Modifiche ed interpretazione autentica della L.R. 18 maggio 1998, n. 25 concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati") è abrogata.(29)

Comma aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 18.

Art. 32 bis
1. Le norme regolamentari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), e i criteri e le linee guida di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e bis), sono approvati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
2. Fino all’approvazione degli atti di cui comma 1, restano in vigore le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 , contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche), in quanto compatibili con la normativa statale in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
Art. 32 ter
- Norma transitoria in materia di programmazione (233)

Articolo inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 4.

1. Su indicazione del PRS 2016-2020, il piano attuativo del PRS 2011-2015 in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94, è prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015 .
Art. 32 quater
1. Con riferimento all’anno 2021, la comunicazione di cui all’articolo 20 decies, comma 1, è effettuata entro il termine di cui all’ Sito esternoarticolo 30, comma 5, del d.l. 41/2021 o, nel caso in cui tale termine non sia previsto dalla legge di conversione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo e produce i suoi effetti per l'anno in corso a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del comune.
2. Le comunicazioni effettuate oltre la data di cui al comma 1 producono effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 2022.
3. Sono fatte salve le istanze già presentate prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 1998, n. 34 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 5. Il comma è stato poi sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12, comma 2, della l.r. 87/2009, sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17). Infine il comma è stato così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6, poi modificato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14. Infine comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6, e poi comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 12, poi sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 13, poi sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 16, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , e con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 43, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 171, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 11 , comma 4

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 175.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 6, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 5

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 11, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21, poi comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato rinominato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 art.1

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art.2

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 5

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 7

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 8

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 15 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La rubrica è stata sostituita, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma è stato sostituito, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , al momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma è stato abrogato, come previsto dall'art. 16, comma 3, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 son stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 126.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 3, poi articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 11, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 108.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 48, e poi articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 54, ed ora abrogato conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per la vigenza dell'articolo 30 bis, 30 quater comma 2 e dell'allegato A della presente legge si veda l'articolo 68 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 . Il testo precedente alle modifiche introdotte con la l.r. 77/2012 è visibile dalla multivigenza.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 33 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 3, e poi articolo così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , Capo III (Disposizioni transitorie e finali).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

198. Articolo abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:

“è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata”.
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:

“sono soggetti all’imposta di euro 12,00 per tonnellata”.
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data il testo del comma è il seguente:

“ 3. L’aliquota di cui al comma 2, si applica a decorre dal 1° gennaio 2012.”.
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con la Sito esternostessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 12 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

247bis.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 12 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 5 art. 18 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.