Titolo VII
- NORME FINANZIARIE, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 28
1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, è istituito un fondo regionale a titolo di anticipazione, alimentato:
a) con i contributi previsti ai sensi dell'articolo 21, comma 5;
b) con i proventi eventualmente derivanti dalla stipulazione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'articolo 17, comma 1;
c) con risorse regionali.
2. I soggetti beneficiari delle anticipazioni a valere sul fondo di cui al comma 1, sono tenuti al loro rimborso, senza alcun onere per interessi, in un periodo massimo di cinque anni. A tal fine, con l'atto di attribuzione del finanziamento si provvede a determinare il periodo e le modalità con le quali il rimborso deve essere effettuato.
Art. 28 bis
a) la concessione di finanziamenti con obbligo di restituzione;
b) la concessione di contributi.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il sostegno finanziario regionale può riguardare anche le attività di caratterizzazione, analisi di rischio e progettazione direttamente funzionali all'intervento di bonifica.
4. Ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), possono anche accedere:
b) gli interventi di competenza diretta degli enti pubblici territoriali.
5. Il rimborso delle somme concesse quale finanziamento ai sensi del comma 1, lettera a), è dovuto, senza alcun onere di interesse, in un periodo massimo di otto anni dall'attestazione della Regione (222) Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 16.
effettuata ai sensi del paragrafo 7, capoverso 6, della deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (L.r. 25/1998 , articolo 5, comma 1, lett. e bis) - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati), con le modalità e le priorità temporali nonché secondo il piano finanziario, definiti nell'atto di attribuzione del finanziamento. 6. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono essere erogati, anche ad integrazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), solo quando il costo dell’intervento risultante dal progetto di bonifica approvato sia superiore al 10 per cento delle entrate finali del bilancio del Comune, per la quota che supera tale percentuale ed entro i limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
7. I comuni destinatari dei contributi di cui al comma 1, lettera b), provvedono al recupero delle somme tramite azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente ovvero mediante ripetizione delle spese nei confronti del proprietario del sito, ai sensi dell’
articolo 253 del d.lgs. 152/2006 , e alla restituzione alla Regione delle somme recuperate entro il limite massimo dell'importo del contributo concesso. I comuni medesimi comunicano alla Regione tutte le attività svolte e le azioni esercitate per adempiere ai suddetti obblighi. 8. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono revocati, con recupero delle somme mediante compensazione, qualora:
a) il comune non avvii o non completi i lavori di bonifica;
b) il comune ometta di intraprendere l’azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente o il recupero delle spese nei confronti del proprietario.
Art. 28 ter
1. Ove la Regione intenda provvedere in via sostitutiva all’esecuzione degli interventi di bonifica in danno ai sensi dell’
articolo 250 del d.lgs. 152/2006 , diffida il comune ad attivarsi entro un congruo termine. 2. Decorso il termine indicato nella diffida, la Regione realizza gli interventi di cui al comma 1, nell’ambito degli stanziamenti destinati agli interventi di cui all’articolo 28 bis, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, procedendo al recupero delle somme a carico del comune inadempiente anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della l.r. 6.8.2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”). Art. 29
3. Agli oneri di spesa previsti dalla presente legge per l'anno 2004, si fa fronte con imputazione della spesa relativa:
a) alla UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spese di investimento", per un importo pari a euro 4.300.630,37;
b) alla UPB 424 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spesa corrente" per un importo pari a euro 2.912.952,00;
c) alla UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese di investimento", per un importo pari a euro 9.577.342,00.
3 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, comma 2, stimati in euro 6.000.000,00 per l’anno 2010 ed euro 5.000.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB 423) “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Spese di investimento” del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011. (102) Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67, art. 7
Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.
3 ter. Per gli oneri derivanti dall’articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2010 e 2011, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Spese di investimento” del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011. (102) Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67, art. 7
Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.
3 quater. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3 ter, al bilancio pluriennale 2009 – 2011, annualità 2011 è apportata la seguente variazione per sola competenza:
UPB 424 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese correnti” per euro 1.500.000,00;
UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Spese di investimento” per euro 1.500.000,00. (102) Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67, art. 7
Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.
3 quinquies. Per gli oneri derivanti dall'articolo 28 bis, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata, rispettivamente, la spesa fino ad un massimo di euro 4.200.000,00 e fino ad un massimo di euro 5.200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. (201) Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 19.
3 sexies. I rimborsi di cui alle concessioni di crediti previste dall'articolo 28 bis, comma 1, lettera a), sono imputati alla UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti” del bilancio regionale, secondo l'articolazione per importo ed annualità prevista nel piano finanziario definito nell'atto di attribuzione del finanziamento. (201 Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 19.
4. Agli oneri di spesa relativi agli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
5 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 6 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013, annualità 2012 e 2013, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
in diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.500.000,00;
in diminuzione, UPB 424 di spesa “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-spesa corrente”, euro 1.500.000,00.
in diminuzione, UPB n. 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.500.000,00;
5 quater. Per gli oneri derivanti dall’articolo 25 bis è autorizzata per l’annualità 2014 la spesa fino ad un massimo di euro 6.000.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-spesa di investimento” del bilancio pluriennale 2013-2015, annualità 2014. (151) Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 49.
5 quinquies. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione degli articoli 30 quater e 30 quinquies sono stimate in euro 3.840.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 e sono imputate alla UPB di entrata 111 "Imposte e tasse" del bilancio pluriennale 2013–2015. (151) Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 49.
Art. 30
1. La violazione dei divieti e degli obblighi posti dalla presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 7.500,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta altresì la violazione dei divieti espressamente sanciti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9.
2. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati richiesti ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono. La trasmissione tardiva, effettuata comunque entro il 2 maggio dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.550,00 euro a 5.000,00 euro. (153) Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 50.
Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.
2 bis. L’omessa trasmissione dei dati richiesti ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, oppure la trasmissione dei dati effettuata dopo il 2 maggio dell’anno successivo a quello a cui essi si riferiscono, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro. (154) Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 50.
Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.
Art. 30 bis
- Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani
(27) Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 16, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , e con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 43, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 51.
(159) Per la vigenza dell'articolo 30 bis, 30 quater comma 2 e dell'allegato A della presente legge si veda l'articolo 68 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 77. Il testo precedente alle modifiche introdotte con la l.r. 77/2012 è visibile dalla multivigenza.
1. Il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549) è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in euro 25,82 per tonnellata (228) Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45, art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:
“è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata”.
. 2. L’ammontare complessivo del tributo per ciascun ATO è calcolato moltiplicando l’importo di cui al comma 1 per la quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ambito e smaltiti in discarica.
3. Al fine di definire la quota di tributo dovuta da ciascun comune dell’ATO, l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani può stabilire criteri e metodi di ripartizione da approvarsi con propria deliberazione assembleare.
4. L’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ripartisce l’eventuale onere derivante dall’applicazione dell’addizionale di cui all’
articolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006 secondo le modalità ivi previste. 5. L’addizionale di cui all’articolo 205, comma 3 del d .lgs. 152/2006 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall’articolo 3 della l.r. 60/1996 . 6. L’accertamento delle percentuali di raccolta differenziata ai fini dell’applicazione dell’addizionale prevista all’
articolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all’articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati e le modalità di trasmissione dei dati che i comuni sono obbligati a trasmettere ai fini della certificazione dei dati medesimi. 7. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati di cui al comma 6, entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono.
8. L’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, per le finalità di cui al comma 4, applica i dati percentuali di raccolta differenziata a decorrere dal trimestre immediatamente successivo all’adozione dell’atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 6. Dallo stesso termine si applica l’eventuale addizionale del 20 per cento prevista dall’
articolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006 , qualora ricorrano le condizioni ivi previste come accertato dall’atto del dirigente della competente struttura. 9. La trasmissione dei dati di cui al comma 7 effettuata dopo il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, ma comunque entro il 2 maggio dell’anno medesimo, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2.
10. L’omessa trasmissione dei dati di cui al comma 7 oppure la trasmissione di detti dati effettuata dopo il termine del 2 maggio di cui al comma 9, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2 bis.
Art. 30 ter
Abrogato.
Art. 30 quater
1. Gli scarti e i sovvalli provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella stabilita dall’articolo 23 bis, comma 1, lettera c), della l.r. 60/1996 , fino al limite massimo del 25 per cento rispetto al flusso di rifiuti urbani in ingresso. 2. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, in particolare, fatto salvo quanto previsto al comma 4, la frazione organica stabilizzata (FOS) e non, la frazione secca ed i quantitativi degli scarti e i sovvalli superiori al limite massimo di cui al comma 1, sono soggetti all’aliquota di euro 21,00 a tonnellata (229) Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45, art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:
“sono soggetti all’imposta di euro 12,00 per tonnellata”.
. (155) Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 52.
(159) Per la vigenza dell'articolo 30 bis, 30 quater comma 2 e dell'allegato A della presente legge si veda l'articolo 68 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 77. Il testo precedente alle modifiche introdotte con la l.r. 77/2012 è visibile dalla multivigenza.
4. La FOS utilizzata per la copertura e la sistemazione finale delle discariche, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 20 septies, non è soggetta al pagamento del tributo.
Art. 30 quinquies
1. Il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e sino al 31 dicembre 2015, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune: a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;
b) produzione annua pro capite di rifiuti.
2. L’ammontare del tributo dovuto ai sensi del comma 1 è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell'allegato A alla presente legge.
3. L’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ripartisce l’eventuale onere derivante dall’applicazione dell’addizionale di cui all’
articolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006 secondo le modalità ivi previste. 5. Per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio, che possono essere destinatari del contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 , (Norme sul sistema delle autonomie locali.), i quali abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a 500 chilogrammi per abitante l'anno, l'ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2, è ridotto di euro 3,00. Tale riduzione non può comportare la diminuzione del tributo dovuto al di sotto della misura minima prevista dall'
articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). 6. La Giunta regionale individua con propria deliberazione la soglia del disagio al di sopra della quale sono concesse le riduzioni previste al comma 5.
7. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione dei rifiuti annui pro capite, anche ai fini dell'applicazione dell'addizionale prevista al comma 3, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.
8. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati di cui al comma 7, entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono.
9. La trasmissione dei dati di cui al comma 8 effettuata dopo il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui essi si riferiscono ma comunque entro il 2 maggio dell’anno medesimo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2.
10. L’omessa trasmissione dei dati di cui al comma 8 oppure la trasmissione di detti dati effettuata il termine del 2 maggio di cui al comma 9 comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2 bis ed, inoltre, l’applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall’
articolo 3 della l. 549/1995 . 11. L'ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 7. Dallo stesso termine si applica l’eventuale addizionale del 20 per cento prevista dall’
articolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006 qualora ricorrano le condizioni ivi previste come accertato dall’atto del dirigente della competente struttura. Art. 31
- Disposizioni transitorie
Art. 31 bis
- Disposizioni transitorie concernenti l'applicazione del tributo speciale di cui all'articolo 30 bis
Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.
(39) Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 11.
Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.
1. Per l'anno d'imposta 2006, sino all'adozione del provvedimento regionale di accertamento di cui all'art. 30bis, comma 5,il tributo si determina in acconto con riferimento esclusivo alla quota relativa al grado di efficienza della raccolta differenziata, così come accertato dal provvedimento regionale adottato nell'anno 2005.
2. I conguagli derivanti dall'applicazione della quota relativa alla produzione pro-capite di rifiuti per anno, sono effettuati in sede di versamento del tributo concernente il quarto trimestre 2006.
Art. 31 ter
1. In sede di prima applicazione l’addizionale prevista dall’articolo 30 bis, comma 8, si applica a decorrere dal secondo trimestre successivo all’adozione dell’atto del dirigente della competente struttura di cui all’articolo 30 bis, comma 5, relativo all’accertamento dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nell’anno 2006.
Art. 31 quater
Abrogato.
Art. 32
- Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell’art. 10 della LR 19.08.88 n. 60, dell’art. 4 della LR 06.09.93 n. 64, il comma 5 della LR 02.09.89 n. 61 e dell’art. 4 della LR 04.04.95 n. 35 che sono riferiti alla A.R.R.R., sono abrogate:
- la LR 19 Agosto 1988, n. 60 "Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti"
- la LR 2 Settembre 1989 n. 61 "Modifiche ed integrazioni alla LR 60/88 - Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti"
- la LR 22 Marzo 1990 n. 19 "Costituzione Agenzia Regione, Recupero Risorse S.P.A. art. 10 LR 60/88"
- la LR 12 Maggio 1993 n. 29 "Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica"
- la LR 6 Settembre 1993 n. 64 "Disciplina delle materie prime secondarie - Catasto rifiuti ed osservatorio regionale sui rifiuti e sulle M.P.S. - Modifiche ed integrazione alla LR 19 agosto 1988, n. 60 - Norme per la limitazione e il recupero dei rifiuti"
- la LR 7 Novembre 1994 n. 85 "Integrazione alla LR 12/5/93, n. 29 recante criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica"
- la LR 12 Gennaio 1995 n. 4 "Norme per lo smaltimento dei rifiuti"
- la LR 4 Aprile 1995, n. 35 "Contributi per interventi urgenti a sostegno infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati e modifiche alle LL.RR. 60/88, 29/93, e 4/95"
- la LR 28 Giugno 1996, n. 47 "Modifiche ed integrazioni della LR 12 gennaio 1995, n. 4 e successive modificazioni recante "Norme per lo smaltimento dei rifiuti"
- la LR 17 Dicembre 1992, n. 55 "Procedure per l’individuazione dei siti di cava e discarica necessari alla realizzazione delle opere pubbliche e per l’utilizzo prioritario delle materie prime secondarie", artt. n. 7, 9 e 11.
2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte fino alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dall’art. 16 della LR 12.01.1995, n. 4 e dall’art. 6 della LR 12.05.1993, n. 29.
Art. 32 bis
- Disposizioni transitorie concernenti gli atti attuativi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere e) ed e bis) (103) Articolo aggiunto con l.r. 9 novembre 2009, n. 67, art. 8
Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.
1. Le norme regolamentari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), e i criteri e le linee guida di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e bis), sono approvati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
Art. 32 ter
1. Su indicazione del PRS 2016-2020, il piano attuativo del PRS 2011-2015 in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94, è prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015 . Art. 32 quater
Disposizione transitoria concernente le modalità di comunicazione per le utenze non domestiche di cui all’articolo 20 decies (242) Articolo inserito con l.r. 16 aprile 2021, n. 14 art. 2.
Con la stessa sentenzala Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.
1. Con riferimento all’anno 2021, la comunicazione di cui all’articolo 20 decies, comma 1, è effettuata entro il termine di cui all’
articolo 30, comma 5, del d.l. 41/2021 o, nel caso in cui tale termine non sia previsto dalla legge di conversione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo e produce i suoi effetti per l'anno in corso a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del comune. 2. Le comunicazioni effettuate oltre la data di cui al comma 1 producono effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 2022.
3. Sono fatte salve le istanze già presentate prima dell'entrata in vigore del presente articolo.