Legge regionale 20 marzo 1998, n. 17
Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 30 marzo 1998
Titolo IV
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 10
Sanzioni amministrative
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l’applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono di competenza rispettivamente delle Province, dei Comuni e dei parchi che le esercitano in conformità alla
L. 24 novembre 1981, n. 689 , alla l.r. 12 novembre 1993, n. 85, e alla l.r. 10 aprile 1997, n. 27, e che ne introitano i relativi proventi.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000 chiunque faccia uso di segnaletica difforme da quella definitiva all’ art. 6
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000 a L. 1.800.000 chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della Rete Escursionistica Toscana.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000 chiunque contravvenga alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 8
5. Chiunque commetta una delle infrazioni di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle Province, dei Comuni e dei parchi, di provvedere d’ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.
Art. 11
Disposizioni finanziarie
2. Agli altri oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte con legge di bilancio, utilizzando allo scopo gli stanziamenti che saranno disposti per gli interventi finanziari previsti dalla l.r. 14 novembre 1996, n. 84.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.