Legge regionale 20 marzo 1998, n. 17
Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 30 marzo 1998
Art. 11
Disposizioni finanziarie
2. Agli altri oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte con legge di bilancio, utilizzando allo scopo gli stanziamenti che saranno disposti per gli interventi finanziari previsti dalla l.r. 14 novembre 1996, n. 84.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.