Legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11
Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima del 19 febbraio 1998
INDICE
Art. 1 - Finalità e oggetto della legge
Art. 3 - Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dei comuni, della città metropolitana e delle unioni dei comuni nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione
Art. 4 - Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dell'ARTEA
Art. 5 - Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte della Regione e di altre amministrazioni pubbliche
Art. 6 - Abilitazione dei CAA
Art. 7 - Condizioni generali e requisiti aggiuntivi di garanzia e di capacità operativa dei CAA
Art. 7 bis - Indirizzo e coordinamento
Art. 8 - Controllo e vigilanza
Art. 9 - Fidi Toscana S.p.A.
Art. 10 - Controlli e vigilanza
Art. 11 - Attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi
Art. 12 - Norma transitoria
Art. 13 - Norma finanziaria
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 30 ed ora abrogato con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 9.
Articolo prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 29.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.