Legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11
Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima del 19 febbraio 1998
Art. 1
- Finalità e oggetto della legge (2)
1. La presente legge detta norme in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca e attività connesse, al fine di:
a) assicurare ai cittadini migliori modalità di accesso ai procedimenti amministrativi;
c) agevolare l'attività dell'ARTEA e delle altre amministrazioni pubbliche operanti nelle materie di cui al presente comma.
2. La legge disciplina in particolare:
a) il funzionamento dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) operanti sul territorio regionale in attuazione dell'articolo 3 bis, comma 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 );
b) lo snellimento dell'attività amministrativa per mezzo della facoltà per la Regione, (12) l'ARTEA nonché le altre amministrazioni pubbliche di affidare compiti di assistenza procedimentale, privi di discrezionalità amministrativa, ai CAA di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 165 del 1999 ;
c) la facoltà per gli utenti di ricevere assistenza da parte dei CAA;
d) la semplificazione dei procedimenti.
Titolo I
- SNELLIMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Capo I
Assistenza procedimentale
Art. 3
- Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dei comuni, della città metropolitana e delle unioni dei comuni nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione (4)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 29 gennaio 2015, n. 7 (Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola), i comuni, la città metropolitana e le unioni di comuni possono affidare ai CAA che lo richiedono, mediante apposita convenzione, incarichi di assistenza procedimentale nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione.
2. Nelle aree interessate da ciascuna convenzione stipulata ai sensi del comma 1, gli adempimenti procedurali affidati ai CAA rientrano nella competenza esclusiva degli stessi.
3. I comuni, la città metropolitana e le unioni di comuni comunicano alla Regione l'avvenuta stipula delle convenzioni.
4. La Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, individua gruppi di procedimenti che per la reciproca connessione possono costituire oggetto di incarico ai sensi del comma 1 solo nella loro unitarietà, stabilisce il tariffario degli interventi di assistenza procedimentale di cui all'articolo 2, comma 2, effettuati dai CAA per conto dei comuni, della città metropolitana o delle unioni dei comuni convenzionati, definisce i criteri di riparto dei contributi di cui al comma 6 e provvede in ordine alle materie previste dall'articolo 7, commi 1 e 2.
5. La Giunta regionale approva altresì, sentiti gli enti interessati, apposite disposizioni intese ad assicurare l'uniforme esercizio delle attività di assistenza procedimentale e costituenti parte integrante di ciascuna convenzione.
6. La Regione partecipa con appositi contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alla copertura degli oneri finanziari gravanti sui comuni, sulle unioni dei comuni e sulla Città metropolitana di Firenze conseguenti all'affidamento di funzioni ai CAA I contributi restano nella disponibilità degli enti sino alla scadenza delle convenzioni stipulate.
Art. 4
- Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dell'ARTEA (5)
1. L'ARTEA può affidare ai CAA che lo richiedano, mediante apposite convenzioni, incarichi di assistenza procedimentale nell'ambito dei procedimenti di propria competenza.
Art. 5
- Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte della Regione e di altre amministrazioni pubbliche (6)
1. La Regione può affidare ai CAA che lo richiedano, mediante apposite convenzioni, incarichi di assistenza procedimentale nell'ambito dei procedimenti di competenza regionale previamente individuati dalla Giunta regionale.
2. Gli incarichi di assistenza procedimentale previsti dalla presente legge possono essere affidati ai CAA anche da amministrazioni pubbliche diverse da quelle menzionate al comma 1 e agli articoli 3 e 4, mediante stipula di convenzioni con qualunque CAA ne faccia richiesta.
Art. 6
- Abilitazione dei CAA (7)
1. I CAA esercitano la propria attività previa abilitazione regionale. I CAA sono costituiti nelle forme e su iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 3 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 1999 . Qualora la società richiedente intenda operare sul territorio regionale la domanda è presentata alla Regione Toscana, salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 nel caso in cui la società operi su un ambito territoriale distribuito tra più regioni.
2. L'abilitazione regionale è subordinata alla verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal decreto ministeriale 27 marzo 2001, nel rispetto delle modalità procedurali previste dal decreto stesso. Riguardo alle società di servizi di cui il CAA si avvalga per l'esercizio delle proprie attività sono effettuate le verifiche previste dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.
Art. 7
- Condizioni generali e requisiti aggiuntivi di garanzia e di capacità operativa dei CAA (8)
1. La Giunta regionale definisce le condizioni generali regolanti l'assunzione da parte dei CAA degli incarichi previsti dalla presente legge. Tali condizioni costituiscono parte integrante di ciascuna convenzione.
2. La Giunta regionale, inoltre, può stabilire, ai fini dell'affidamento ai CAA da parte delle amministrazioni pubbliche, integrazioni di garanzia rispetto all'importo previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale del 27 marzo 2001.
3. L'ARTEA, in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti ed al volume degli aiuti può richiedere un aumento della garanzia prestata e la presenza di requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dall'articolo 7 del decreto ministeriale del 27 marzo 2001.
4. Ferme le incompatibilità sancite dalla legge e dal decreto ministeriale 27 marzo 2001, il libero professionista che in qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore di un CAA sia interessato all'esercizio delle attività di assistenza in ordine ad un procedimento non può svolgere incarichi relativi al medesimo procedimento per conto delle amministrazioni pubbliche.
5. Qualora il CAA espleti le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), la carta dei servizi di cui all'articolo 14 del d.m. 27 marzo 2001 disciplina la possibilità per l'utente di sporgere reclami alla Regione in ordine ad eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.
Art. 7 bis
- Indirizzo e coordinamento(1)
Abrogato.
Art. 8
- Controllo e vigilanza(9)
1. La Regione Toscana esercita la vigilanza sui CAA in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento richiesti ai fini dell'abilitazione regionale.
2. I soggetti convenzionati con i CAA vigilano sulla corretta esecuzione delle attività previste dalle singole convenzioni.
3. I soggetti convenzionati devono comunicare tempestivamente alla Regione le inadempienze suscettibili di determinare la revoca dell'abilitazione.
4. L'abilitazione regionale è revocata nei casi e con le modalità previste dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.
5. L'avvio del procedimento di contestazione degli addebiti al CAA è immediatamente comunicato ai soggetti convenzionati con lo stesso CAA.
6. I soggetti convenzionati con i CAA trasmettono, almeno una volta all'anno, alla Regione una relazione relativa ai risultati dell'attività di controllo e vigilanza.
Capo II
Adempimenti previsti dai programmi di intervento finanziario
Art. 9
- Fidi Toscana S.p.A. (15)
Abrogato.
Art. 10
- Controlli e vigilanza (15)
Abrogato.
Titolo II
- SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 11
- Attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi (15)
Abrogato.
Art. 12
- Norma transitoria
1. La presente legge non si applica ai procedimenti comunque già iniziati al momento dell’entrata in vigore della medesima.
Art. 13
- Norma finanziaria
1. A partire dall’esercizio finanziario 1998 le leggi di bilancio definiscono le risorse da destinare agli interventi della presente legge.
2. Il fondo per gli oneri aggiuntivi di cui alla legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1 "Istituzione fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di finanziamento gravante sugli enti delegati " e il fondo per il finanziamento agli enti delegati dei costi derivanti dall’assunzione e dal trasferimento del personale di cui all’articolo 6 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62 "Norme per l’assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli enti locali per l’esercizio delle funzioni delegate" sono rideterminati, a partire dall’anno 1998 tenendo conto degli effetti della presente legge sulla gestione delle funzioni delegate o comunque attribuite dalla Regione agli enti locali.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 30 ed ora abrogato con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 9.
Articolo prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 29.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.