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Legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11

Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima del 19 febbraio 1998

Art. 5
- Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte della Regione e di altre amministrazioni pubbliche (6)

Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 5.

1. La Regione può affidare ai CAA che lo richiedano, mediante apposite convenzioni, incarichi di assistenza procedimentale nell'ambito dei procedimenti di competenza regionale previamente individuati dalla Giunta regionale.
2. Gli incarichi di assistenza procedimentale previsti dalla presente legge possono essere affidati ai CAA anche da amministrazioni pubbliche diverse da quelle menzionate al comma 1 e agli articoli 3 e 4, mediante stipula di convenzioni con qualunque CAA ne faccia richiesta.

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 30 ed ora abrogato con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Lettera abrogata con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 28.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.