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Legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11

Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima del 19 febbraio 1998

Art. 1
1. La presente legge detta norme in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca e attività connesse, al fine di:
a) assicurare ai cittadini migliori modalità di accesso ai procedimenti amministrativi;
c) agevolare l'attività dell'ARTEA e delle altre amministrazioni pubbliche operanti nelle materie di cui al presente comma.
2. La legge disciplina in particolare:
a) il funzionamento dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) operanti sul territorio regionale in attuazione dell'Sito esternoarticolo 3 bis, comma 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - a norma dell'articolo 11 della Sito esternolegge 15 marzo 1997, n. 59 );
b) lo snellimento dell'attività amministrativa per mezzo della facoltà per la Regione, (12)

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 27.

l'ARTEA nonché le altre amministrazioni pubbliche di affidare compiti di assistenza procedimentale, privi di discrezionalità amministrativa, ai CAA di cui all'Sito esternoarticolo 3 bis del decreto legislativo n. 165 del 1999 ;
c) la facoltà per gli utenti di ricevere assistenza da parte dei CAA;
d) la semplificazione dei procedimenti.
1.
2.
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4.
5.
6.

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto con l.r. 8 marzo 2000, n. 23 , art. 30 ed ora abrogato con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2001, n. 59 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Lettera abrogata con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 28.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.