Legge regionale 27 giugno 1997, n. 45
Norme in materia di risorse energetiche.
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 7 luglio 1997
Art. 7
2. Con deliberazione della Giunta regionale le risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) nonché le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del medesimo d.lgs. 22/2010, sono destinate annualmente:
2 bis. Per le finalità di cui al comma 2 e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2 ter, gli enti locali delle aree geotermiche, previa stipula di apposita intesa tra di loro, destinano le risorse di cui al comma 2, lettera a), a progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati all'articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010 e volti in particolare a:
a) realizzare o innovare, al fine di una loro maggiore efficienza energetica, impianti di teleriscaldamento;
b) aumentare l'efficienza energetica degli immobili e degli impianti;
c) attrarre investimenti di operatori economici nei settori dell'ambiente o dell'energia, con particolare riferimento alle attività di recupero e bonifica, nonché a quelle di produzione di energia sostenibile ed efficienza energetica;
3. (1) Comma prima sostituito con l.r. 9 giugno 1998, n. 31 , art. 1, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 136, poi sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 26, ed ora così sostituito con l.r. 5 febbraio 2019, n. 7 art. 5.
(20) Comma abrogato con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 art. 4.
3 bis. La consegna di cui all'articolo 35 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), da parte del concessionario della miniera e delle sue pertinenze all'amministrazione ha luogo mediante un atto di consegna accettato dall'amministrazione. L'atto si perfeziona con l'accettazione da parte dell'amministrazione, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza . Fino all'accettazione, il titolo minerario si intende prorogato solo per quanto attiene agli oneri e agli impegni del concessionario derivanti dalla concessione.(11) Comma aggiunto con l.r. 27 gennaio 2004, n. 5 , art. 1.
3 quater. Il gettito dei canoni minerari è tassativamente destinato ai comuni minerari per la promozione di investimenti finalizzati alle migliori utilizzazioni delle aree minerarie, alla tutela ambientale dei territori interessati dalle concessioni minerarie, nonché allo sviluppo socio economico dei territori stessi.(11) Comma aggiunto con l.r. 27 gennaio 2004, n. 5 , art. 1.