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Legge regionale 30 luglio 1997, n. 56

Interventi sperimentali di prevenzione per la riduzione del rischio sismico.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima del 9 agosto 1997

Art. 3
- Ambito territoriale di applicazione
1. La presente legge si applica nei Comuni classificati sismici compresi nell’area della Lunigiana, Garfagnana e Media Valle del Serchio.
2. Sulla base degli elementi tecnici e delle valutazioni di rischio elaborati d’intesa tra la Giunta regionale ed il Dipartimento della Protezione civile, la Giunta regionale individua nell’ambito dei Comuni di cui al comma 1, i Comuni ove vengono attuati gli interventi sperimentali su edifici di cui all’intesa di programma, indicandone contestualmente le priorità.
3. Le attività concernenti le campagne di informazione-formazione rivolte ai cittadini e agli operatori del settore; la cartografia geologico-tecnica; i rilievi dell’esposizione e vulnerabilità degli edifici; la sperimentazione di tecniche di intervento di miglioramento strutturale di cui all’intesa di programma sono attuate nel complesso dei Comuni di cui al comma 1, sulla base di programmi approvati dalla Giunta regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.