al 70 per cento, alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010, assegnandole al Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l (CoSviG);
per una quota non superiore al 30 per cento, a copertura dell'attività annuale di monitoraggio della qualità dell'aria delle aree geotermiche svolta dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) in base al piano delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") e dell'attività di gestione delle risorse stesse svolta dal CoSviG s.c.r.l.(15)
2 bis. Per le finalità di cui al comma 2 e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2 ter, gli enti locali delle aree geotermiche, previa stipula di apposita intesa tra di loro, destinano le risorse di cui al comma 2, lettera a), a progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati all'articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010 e volti in particolare a:
a) realizzare o innovare, al fine di una loro maggiore efficienza energetica, impianti di teleriscaldamento;
b) aumentare l'efficienza energetica degli immobili e degli impianti;
c) attrarre investimenti di operatori economici nei settori dell'ambiente o dell'energia, con particolare riferimento alle attività di recupero e bonifica, nonché a quelle di produzione di energia sostenibile ed efficienza energetica;
d) realizzare interventi, anche infrastrutturali, funzionali allo sviluppo sociale ed economico.(17)
2 ter.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e le modalità a cui gli enti locali delle aree geotermiche e CoSviG s.c.r.l. si attengono nella destinazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a).(19)
3 bis. La consegna di cui all'articolo 35 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), da parte del concessionario della miniera e delle sue pertinenze all'amministrazione ha luogo mediante un atto di consegna accettato dall'amministrazione. L'atto si perfeziona con l'accettazione da parte dell'amministrazione, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza . Fino all'accettazione, il titolo minerario si intende prorogato solo per quanto attiene agli oneri e agli impegni del concessionario derivanti dalla concessione.(11)
3 quater. Il gettito dei canoni minerari è tassativamente destinato ai comuni minerari per la promozione di investimenti finalizzati alle migliori utilizzazioni delle aree minerarie, alla tutela ambientale dei territori interessati dalle concessioni minerarie, nonché allo sviluppo socio economico dei territori stessi.(11)
1. Durante il periodo necessario alla trasformazione del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l (Co.SviG) in società “in house” della Regione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025 (26)
le risorse di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), che, ai sensi di tale norma, sono destinate al Co.Svig s.c.r.l. sono assegnate ai comuni delle aree geotermiche mediante la deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso articolo.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate ai comuni delle aree geotermiche previa stipulazione di appositi accordi tra i singoli comuni beneficiari e la Regione.