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Legge regionale 27 giugno 1997, n. 45

Norme in materia di risorse energetiche.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 7 luglio 1997

Capo I
Art. 1-5
– Articoli abrogati con l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 , art. 42

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 9 giugno 1998, n. 31 , art. 1, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 136, poi sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 26, ed ora così sostituito con l.r. 5 febbraio 2019, n. 7 art. 5 .

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 giugno 1998, n. 31 , art. 2, ed ora abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n.29 , art.107.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 gennaio 2004, n. 5 , art. 1.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 5 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 3.

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Comma prima inserito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 5 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 27 gennaio 2004, n. 5 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Capo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 , art. 42.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 3, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 136, ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63 , art. 3.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 136, ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 art. 4 .

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Comma prima sostituito con l.r. 5 febbraio 2019, n. 7 art. 5 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 4 .

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Parola così sostituita con l.r. 03 luglio 2023, n. 25 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art 2.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.