Legge regionale 29 maggio 1997, n. 38
Istituzione del Circondario dell’Empolese Val D’Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo.
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 9 giugno 1997
Art. 4
- Organi circondariali
1. Sono organi del Circondario il Presidente, la Giunta esecutiva e l’Assemblea.
2. Sono membri di diritto della Giunta esecutiva i sindaci dei comuni che fanno parte del Circondario. I sindaci possono espressamente delegare un assessore della propria amministrazione comunale. I membri e i loro delegati durano in carica per il periodo coincidente con quello del loro mandato politico.(1)
3. La Giunta esecutiva elegge nel proprio seno il Presidente del Circondario, per la durata stabilita dallo Statuto.
4. In conformità alle previsioni dello Statuto, spettano alla Giunta esecutiva i poteri di direzione e gestione del Circondario e di attuazione degli indirizzi espressi dall’Assemblea.
5. L’Assemblea è composta dai membri della Giunta esecutiva e dai consiglieri nominati con criterio di rappresentanza politica dei Consigli dei Comuni del Circondario tra i propri componenti, nel numero stabilito dallo Statuto. Essi durano in carica quanto il Consiglio comunale che li ha espressi. Alla loro nomina il Consiglio comunale provvede nella prima seduta successiva all’insediamento.
6. Le sedute dell’Assemblea e della Giunta esecutiva sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica.
7. Spettano all’Assemblea la determinazione dei criteri e degli indirizzi per il funzionamento del Circondario ed il controllo sulla loro attuazione, nonché l’approvazione dei programmi previsionali pluriennali e loro aggiornamenti, dei bilanci e dei conti consuntivi annuali.
8. Lo Statuto disciplina le garanzie per le minoranze dell’Assemblea, il rapporto tra gli organi di indirizzo e controllo e l’attività di gestione amministrativa, nonché le forme di pubblicità degli atti adottati dagli organi e dalla struttura operativa del Circondario.
9. L’Assemblea, in conformità alle previsioni dello Statuto, può prevedere l’istituzione di un apposito organo di revisione economico-finanziaria, disciplinato secondo le disposizioni di cui all’art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.