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Legge regionale 5 marzo 1997, n. 15

Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 14 marzo 1997

Art. 8
- Competenze professionali specifiche
1. 1. Al fine di elaborare i criteri e gli indirizzi tecnici necessari al censimento ed alla catalogazione delle attività, dei processi e delle strutture di cui alla presente legge, la Giunta regionale può avvalersi di specifiche competenze professionali rinvenibili presso le Università toscane, Istituti di ricerca, Enti ed Aziende regionali operanti nella materia.
2. L’attività dei soggetti di cui al primo comma può riguardare anche:
a) le iniziative di divulgazione e lo svolgimento di attività didattiche di cui all’ art. 2 , comma 1, lett. c);
b) la selezione delle domande di finanziamento presentate ai sensi dell’ art. 7 ;
c) la normativa tecnica di deroga relativa alle condizioni strutturali ed igienico-sanitarie di cui all’ art. 9.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.