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Legge regionale 5 marzo 1997, n. 15

Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 14 marzo 1997

Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana, nel quadro degli interventi volti alla tutela e allo sviluppo dell’ambiente rurale, promuove azioni per salvaguardare, ripristinare, valorizzare e divulgare i processi produttivi e le attività dell’agricoltura e del mondo rurale in generale, di particolare interesse storico, etnografico e culturale, minacciati dal rischio di cessazione e scomparsa.
2. In particolare rientrano tra tali processi ed attività quelli di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, di allevamento, e tutte le attività e i servizi connessi e complementari all’agricoltura, nonché le strutture ad essi collegate.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.