Legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5
Assistenza ospedaliera in forma indiretta presso centri privati italiani di altissima specializzazione non accreditati.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 31 gennaio 1997
Art. 2
- Norma transitoria
1. I cittadini residenti nella Regione Toscana e iscritti negli appositi elenchi presso le Aziende unità sanitarie locali che, successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 21 dicembre 1995, n. 527 concernente "Piano sanitario regionale 1996-98", abbiano fruito di prestazioni di ricovero presso centri privati italiani di altissima specializzazione non accreditati possono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, avanzare istanza, corredata dalla cartella clinica concernente il ricovero, da altra documentazione sanitaria ritenuta utile e dalla documentazione delle spese sostenute, alla Azienda unità sanitaria locale di iscrizione per ottenere l’erogazione delle prestazioni assistenziali, come previsto dall’art. 1, comma 2.
2. L’Azienda unità sanitaria locale sottopone il caso all’esame del competente centro regionale di riferimento che esprime il giudizio di merito previsto dall’ art. 3 , comma 3, della L.R. 23/1993 .
3. L’Azienda unità sanitaria locale eroga il rimborso previsto sulla base della valutazione, effettuata dal centro regionale di riferimento, della sussistenza, dei presupposti, delle condizioni nonché del parere sulle spese rimborsabili.
4. I cittadini che abbiano fruito di prestazioni assistenziali di ricovero in forma indiretta ai sensi del piano sanitario regionale 1996-98, parte quarta, paragrafo 9, e della deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 1996, n. 549, possono avanzare istanza, qualora siano stati affetti da una delle patologie per le quali è prevista l’assistenza ospedaliera all’estero in forma indiretta, al fine di ottenere l’eventuale integrazione economica, rispetto all’ammontare della tariffa già ottenuta a titolo di rimborso, secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3.
5. Ai cittadini che si trovano in regime di ricovero alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, fino alla dimissione, le disposizioni di cui al piano sanitario regionale 1996-98, parte quarta, paragrafo 9, ed allegato 8, salva la facoltà del cittadino di avvalersi del disposto di cui al precedente comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.