Legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5
Assistenza ospedaliera in forma indiretta presso centri privati italiani di altissima specializzazione non accreditati.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 31 gennaio 1997
Art. 1
- Assistenza ospedaliera in strutture private non accreditate
1. L’assistenza in forma indiretta per prestazioni effettuate in regime di ricovero presso centri privati italiani di altissima specializzazione non accreditati è erogata dalle Aziende unità sanitarie locali secondo la disciplina prevista dalla presente legge.
2. I cittadini residenti nella Regione Toscana e iscritti negli appositi elenchi presso le Aziende unità sanitarie locali hanno diritto a prestazioni assistenziali presso le strutture di cui al comma 1 nei limiti, nelle forme e secondo le procedure previste dall’ art. 3, con esclusione di quanto contenuto nel comma 11, della L.R. 6 aprile 1993, n. 23 , per i cittadini che hanno necessità di prestazioni di ricovero presso centri di altissima specializzazione all’estero.
3. La misura del rimborso è quella stabilita per i ricoveri all’estero presso i centri di altissima specializzazione, fino all’emanazione di apposito provvedimento da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.