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Legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

Ordinamento dell’IRPET.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima dell' 8 agosto 1996

Art. 2
- Compiti
1. Sono compiti dell'Istituto, in particolare:
a) lo studio della struttura socio economica regionale e delle sue trasformazioni, degli andamenti congiunturali e dei relativi strumenti analitici;
b) lo studio della struttura territoriale regionale e delle sue trasformazioni e dei relativi strumenti analitici;
c) lo studio delle metodologie di programmazione, di valutazione e di verifica delle politiche;
d) gli studi preparatori per gli atti della programmazione regionale e per il piano di indirizzo territoriale regionale in ordine ai problemi economici, territoriali e sociali;
d bis) elaborazione dei documenti o rapporti di valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione europea gestiti dalla Regione Toscana, di cui agli articoli 10, comma 5, e 12 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). (49)

Lettera inserita con l.r. 5 agosto 2014, n. 50, art. 1.

e) la circolazione delle conoscenze e dei risultati di cui alle lettere a) b) e c).(15)

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 163.

2. L’Istituto, nell’ambito delle medesime materie compatibilmente con i compiti di cui al comma precedente, può altresì svolgere altre attività di studio, ricerca e consulenza su committenza di soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.(19)

Parole aggiunte con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 14.

3. Limitatamente ai compiti di cui ai commi precedenti, l’istituto:
a) stabilisce relazioni con altri enti di ricerca, anche esteri, uffici studi, istituti specializzati, dipartimenti universitari;
b) assume iniziative di formazione specialistica nelle discipline oggetto dell’attività dell’Istituto.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 6 febbraio 1998, n. 10 , art.5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 10 maggio 2002, n. 15 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r.10 novembre 2003, n. 54 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54 , art. 4.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54 , art. 5, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 163.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 21.

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Parole aggiunte con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 14.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 15.

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Parole inserite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 16

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Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 34.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 27.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 29.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 31.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 32, ed ora così sostituito l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 63.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 34.

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Articolo abrogato con con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 37.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 21.

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Lettera inserita con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 62.

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Articolo aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 64.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 65.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 65.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 6.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7; ed ora così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 13.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.