- Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità
1. Al finanziamento dell’Istituto si provvede:
a)con il contributo annuale della Regione a copertura delle spese di funzionamento e delle attività di cui all’ art. 2, comma 1, determinato annualmente con legge di bilancio. (48)
e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. (72)
dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione. (73)
3 bis. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Istituto, entro venti giorni dal ricevimento del budget, (85)
stesso. L’Istituto trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (85)
riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (85)
4. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’Istituto alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 3 bis. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento. (39)
7. Al finanziamento della spesa per il contributo di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte senza oneri aggiuntivi con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 142 "Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 –2014. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. Restano in ogni caso salvi gli obblighi di contenimento della spesa di cui all’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011). (46)
7 bis.Alla copertura della spesa per i contributi di cui al comma 1, lettera a bis) si provvede nel corso di ciascun esercizio a valere sulle risorse stanziate nelle UPB di riferimento per gli specifici ambiti di intervento.(23)