1. Organizzazione degli uffici, l’organizzazione del lavoro e le modalità di reclutamento del personale, sono regolati in relazione alla specificità dei compiti dell’Istituto, nel rispetto dei principi e dei criteri fondamentali di cui al d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 .
2. Al personale dipendente dell'Istituto si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali. Si applicano altresì gli articoli 149, 150, 151, 152, 153 e 154 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale).(9)
3. L’Istituto svolge di norma le attività di propria competenza avvalendosi del personale interno, assunto anche per una durata predeterminata in funzione dell’attività da svolgere.
3 bis. L’istituto può stipulare, per qualifiche non dirigenziali, contratti di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e sulla base delle ordinarie procedure pubbliche di reclutamento. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono inquadrati, per il tempo di svolgimento del contratto medesimo, al livello immediatamente inferiore a quello di destinazione.(7)
4. L’Istituto può inoltre avvalersi della collaborazione di organismi esterni idonei allo scopo o di esperti di provata capacità, ai quali possono anche essere affidati studi e ricerche su oggetti specifici.
4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d bis), l'IRPET, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è autorizzato a incrementare la dotazione organica e a procedere all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non superiore al primo livello di posizione economica della categoria, fino al numero massimo di quattro unità. (50)
4 ter. Il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007") e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), relativamente alle assunzioni di cui al comma 4 bis, è assicurato nell'ambito dello spazio occupazionale reso disponibile dalle cessazioni di personale regionale nell'anno 2014, nonché dalle cessazioni del triennio 2011 – 2013. (50)