Legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95
Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna.
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima del 30 dicembre 1996
Capo 1
- Contenuti
Art. 1
- Finalità della legge
Abrogato.(1)
Art. 2
- Iniziative della Regione
3. La Regione, come previsto dalla legge n. 97/1994 , art. 19, attiva interventi di credito agevolato per il trasferimento di attività economiche in zone montane, definendo con appositi provvedimenti uno specifico fondo presso la Fidi Toscana SpA, nonché le relative direttive di attuazione, le modalità, i requisiti e i criteri per l’accesso ai benefici; analoghi benefici possono essere attribuiti a coloro che già svolgono attività economiche in zone montane.
Capo 2
- Il Fondo Regionale per la Montagna
Art. 3
- Istituzione del fondo regionale per la montagna
Abrogato. (1)
Art. 4
- Finalità del fondo regionale per la montagna
Abrogato. (1)
Art. 5
- Finanziamento degli interventi speciali
Abrogato. (1)
Art. 6
- Finanziamento dei progetti di sviluppo
Abrogato. (1)
Capo 3
- Il procedimento di assegnazione dei finanziamenti
Art. 7
- Il vincolo del piano di sviluppo
Abrogato.(1)
Art. 8
- Il finanziamento dei progetti recati dai piani di sviluppo
Abrogato. (1)
Capo 4
- L’attuazione del Fondo per la Montagna
Art. 9
- I provvedimenti regionali di attuazione
Art. 10
- Elaborazione, approvazione ed efficacia dei provvedimenti di attuazione
Abrogato. (1)
Art. 11
- Norma speciale
Abrogato. (1)
Art. 12
- Convenzioni tra Comunità Montane e Comuni montani singoli
Abrogato. (1)
Capo 5
- Norme transitorie
Art. 13
- Fase transitoria
Abrogato. (1)
Art. 14
- Disposizioni finanziarie transitorie
Abrogato. (1)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.