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Legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95

Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima del 30 dicembre 1996

Capo 1
- Contenuti
Art. 1
- Finalità della legge
Art. 2
- Iniziative della Regione
3. La Regione, come previsto dalla Sito esternolegge n. 97/1994 , art. 19, attiva interventi di credito agevolato per il trasferimento di attività economiche in zone montane, definendo con appositi provvedimenti uno specifico fondo presso la Fidi Toscana SpA, nonché le relative direttive di attuazione, le modalità, i requisiti e i criteri per l’accesso ai benefici; analoghi benefici possono essere attribuiti a coloro che già svolgono attività economiche in zone montane.
Capo 2
- Il Fondo Regionale per la Montagna
Art. 3
- Istituzione del fondo regionale per la montagna
Art. 4
- Finalità del fondo regionale per la montagna
Art. 5
- Finanziamento degli interventi speciali
Art. 6
- Finanziamento dei progetti di sviluppo
Capo 3
- Il procedimento di assegnazione dei finanziamenti
Art. 7
- Il vincolo del piano di sviluppo
Art. 8
- Il finanziamento dei progetti recati dai piani di sviluppo
Capo 4
- L’attuazione del Fondo per la Montagna
Art. 9
- I provvedimenti regionali di attuazione
Art. 10
- Elaborazione, approvazione ed efficacia dei provvedimenti di attuazione
Art. 11
- Norma speciale
Art. 12
- Convenzioni tra Comunità Montane e Comuni montani singoli
Capo 5
- Norme transitorie
Art. 13
- Fase transitoria
Art. 14
- Disposizioni finanziarie transitorie

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.