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Legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

Ordinamento dell’IRPET.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima dell' 8 agosto 1996

Art. 1
- Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana
1. La presente legge disciplina, a norma dell’ art. 51 dello Statuto, il nuovo ordinamento dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).
2. L’Istituto è ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione indicati nell'articolo 2.(24)

Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 34.

Art. 2
- Compiti
1. Sono compiti dell'Istituto, in particolare:
a) lo studio della struttura socio economica regionale e delle sue trasformazioni, degli andamenti congiunturali e dei relativi strumenti analitici;
b) lo studio della struttura territoriale regionale e delle sue trasformazioni e dei relativi strumenti analitici;
c) lo studio delle metodologie di programmazione, di valutazione e di verifica delle politiche;
d) gli studi preparatori per gli atti della programmazione regionale e per il piano di indirizzo territoriale regionale in ordine ai problemi economici, territoriali e sociali;
d bis) elaborazione dei documenti o rapporti di valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione europea gestiti dalla Regione Toscana, di cui agli articoli 10, comma 5, e 12 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). (49)

Lettera inserita con l.r. 5 agosto 2014, n. 50, art. 1.

e) la circolazione delle conoscenze e dei risultati di cui alle lettere a) b) e c).(15)

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 163.

2. L’Istituto, nell’ambito delle medesime materie compatibilmente con i compiti di cui al comma precedente, può altresì svolgere altre attività di studio, ricerca e consulenza su committenza di soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.(19)

Parole aggiunte con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 14.

3. Limitatamente ai compiti di cui ai commi precedenti, l’istituto:
a) stabilisce relazioni con altri enti di ricerca, anche esteri, uffici studi, istituti specializzati, dipartimenti universitari;
b) assume iniziative di formazione specialistica nelle discipline oggetto dell’attività dell’Istituto.
Art. 3
1. Sono organi dell’Istituto:
a) il Comitato di indirizzo e controllo;
b) il Direttore;
c) il Comitato scientifico;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge agli organi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). (52)

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 62.

Art. 4
- Comitato di indirizzo e controllo: composizione e funzionamento(29)

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 28.

1. Il Comitato di indirizzo e controllo è così composto:
a) dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
b) da quattro membri nominati dal Consiglio regionale;
c) da due membri nominati dal Consiglio delle autonomie locali.
2. La durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo coincide con quella della legislatura regionale.
3. Il Comitato di indirizzo e controllo è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno ogni trimestre. La convocazione avviene anche su richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, di almeno tre membri.
4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. Ad esse partecipa il Direttore.
5. Le deliberazioni del Comitato di indirizzo e controllo sono adottate a maggioranza dei presenti.
6. Il Comitato di indirizzo e controllo è validamente costituito con la nomina del Presidente e dei membri di cui al comma 1, lettera b).
Art. 5
1. Il Comitato di indirizzo e controllo in particolare:
a) delibera il programma (56)

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 1.

di attività, su proposta del Direttore, sentiti i pareri del Comitato scientifico e quello della Conferenza consultiva, di cui all'articolo 10 bis entro il 31 dicembre; (77)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 9.

(57)

Parole inserite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 1.

b) approva la relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto;
c) nomina i componenti del Comitato scientifico.
2. Il Presidente del Comitato di indirizzo e controllo:
a) convoca e presiede le sedute del Comitato di indirizzo e controllo e ne stabilisce l'ordine del giorno;
b) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio, la relazione di cui al comma 1, lettera b).
3. Il Presidente designa un membro del Comitato di indirizzo e controllo per la sua sostituzione in caso di impedimento temporaneo o assenza.
Art. 6
- Presidente
Art. 7
- Collegio dei revisori dei conti: composizione e durata in carica(32)

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 31.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. I membri del Collegio sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.
3. Il Presidente del Collegio è contestualmente eletto dal Consiglio regionale tra i membri del Collegio stesso.
4. La durata in carica del Collegio dei revisori è di cinque anni.
Art. 8
- Competenze del collegio dei revisori dei conti(47)

Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 4.

1. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
2. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul budget (78)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 10.

dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
3. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
4. Il collegio presenta semestralmente al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.
5. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.
Art. 9
1. Il Direttore dell’Istituto è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina.
2. L'incarico di Direttore è conferito a persona di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'Istituto nonché di adeguata esperienza manageriale.
3. L'incarico di Direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.
4. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.
6. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell’IRPET.
7. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’IRPET, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’IRPET, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
8. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all’IRPET il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l’IRPET provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.
10. Il Direttore attribuisce ad un dirigente dell'Istituto il compito di sostituirlo in caso di sua temporanea assenza.
10 bis. La valutazione del Direttore dell’Istituto è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione. (58)

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 2.

11. Il contratto del Direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma triennale di attività (79)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 11.

per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore.
b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 10 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 15 bis. (59)

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 2.

b ter) mancata adozione del budget (79)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 11.

o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 19, commi 3 e 4, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore. (60)

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 2.

Art. 9 bis
1. Il Direttore rappresenta legalmente l’Istituto e cura i rapporti con gli organi della Regione.
2. Al Direttore compete la direzione scientifica, amministrativa e finanziaria dell'Istituto. A tal fine il Direttore:
a) propone il programma di attività al Comitato di indirizzo e controllo; (61)

Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 3.

b) elabora la relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto;
c) adotta il budget economico (80)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 12.

e il bilancio di esercizio;
d) approva i regolamenti dell'Istituto;
d bis) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione; (62)

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 3.

e) approva la dotazione organica, dispone l'organizzazione dei servizi e adotta i provvedimenti relativi al personale;
f) dispone in ordine alla accettazione di donazioni, oblazioni, contributi;
g) dispone l’affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni.
Art. 10
- Comitato scientifico
1. Il Comitato scientifico è composto da non più di sette studiosi ed esperti nelle discipline oggetto dell’attività dell’Istituto.
2. Il Comitato scientifico elegge al suo interno il Presidente.
3. La durata in carica del Comitato scientifico coincide con quella della legislatura regionale.(34)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 33.

4. Il Comitato scientifico è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta del Presidente del Comitato di indirizzo e controllo. (35)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 33.

5. Il Comitato scientifico ha il compito di esprimere
a) parere preventivo sul programma di attività; (63)

Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 4.

b) valutazioni sui principali studi e ricerche anche al fine della loro pubblicazione;
c) pareri su ogni altro oggetto, ad esso sottoposto dal Direttore in merito ai contenuti ed ai metodi degli studi e delle ricerche.
Art. 10 bis
1. Il Presidente del Comitato di indirizzo e controllo (36)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 34.

indice annualmente, prima della approvazione del programma di attività (64)

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 5.

, la Conferenza consultiva delle università degli studi della Toscana, dell' Unioncamere, delle confederazioni sindacali dei lavoratori, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, degli industriali e della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Alla Conferenza partecipano il Presidente e i componenti del Comitato di indirizzo e controllo (36)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 34.

dell'Istituto, il Direttore, il Presidente e i componenti del Comitato scientifico.
3. La Conferenza esprime il proprio parere sul programma (65)

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 5.

di attività.
Art. 11
- Controllo sugli atti
Art. 12
- Scioglimento e decadenza del Consiglio di amministrazione
Art. 13
1. Al Presidente e agli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.
3. Al Presidente e agli altri membri del Comitato scientifico è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.
4. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
Art. 14
1. Al Presidente e agli altri membri del Comitato di indirizzo e controllo, al Presidente ed agli altri membri del Collegio dei revisori dei conti, al Presidente ed agli altri membri del Comitato scientifico, qualora per lo svolgimento dei compiti attribuiti si rechino fuori del comune ove ha sede l'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l’Istituto, è dovuto inoltre il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organismi, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l’Istituto per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.
Art. 14 bis
1. La Giunta regionale, recepite le indicazioni del Consiglio regionale, entro il 30 novembre (81)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 13.

di ogni anno, approva specifici indirizzi per l’elaborazione del programma di attività, di cui all’articolo 15, sulla base delle risorse disponibili.
Art. 15
01. L’attività dell’Istituto si svolge sulla base di un programma (82)

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 14.

triennale. (68)

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 7.

1. Il programma triennale(69)

Parole prima sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 7; ed ora così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 14.

indica le linee generali dell’attività di ricerca dell’Istituto e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato.
2. Il programma triennale (83)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 14.

di attività si articola nel:
a) programma istituzionale in cui sono indicati gli studi e le ricerche da svolgere nell’anno di riferimento (43)

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 1.

;
a bis) programma delle attività comuni di cui all'articolo 16; (20)

Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 15.

b) programma delle altre attività dell’Istituto.
3 bis. Il programma di attività è approvato dalla Giunta regionale acquisito il parere del Consiglio regionale, che viene reso nell’ambito della procedura di cui all’articolo 19, commi da 3 a 3 quater. (44)

Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 7.

4. Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale possono richiedere all’Istituto la messa a loro disposizione delle conoscenze e delle informazioni in suo possesso.
Art. 15 bis
- Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione (71)

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 8.

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Istituto definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’Istituto.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'articolo 15 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il Direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 16
- Attività comuni con la Regione ed altri enti
1. L’Istituto e la Regione possono svolgere attività comuni di analisi e(21)

Parole inserite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 16

documentazione, di informazione ed elaborazione statistica, di informazione bibliografica ed altre attività similari.
2. L’Istituto può partecipare a similari attività comuni anche con altri enti pubblici privati.
Art. 17
1. I regolamenti dell'Istituto disciplinano:
a) il funzionamento degli organi;
b) la pubblicità degli atti e le modalità di accesso dei terzi ai dati e alle informazioni;
c) l'organizzazione degli uffici e del lavoro e le modalità di reclutamento del personale;
d) le modalità e i criteri di contabilità.
Art. 18
- Uffici e personale
1. Organizzazione degli uffici, l’organizzazione del lavoro e le modalità di reclutamento del personale, sono regolati in relazione alla specificità dei compiti dell’Istituto, nel rispetto dei principi e dei criteri fondamentali di cui al Sito esternod. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 .
2. Al personale dipendente dell'Istituto si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali. Si applicano altresì gli articoli 149, 150, 151, 152, 153 e 154 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale).(9)

Comma così sostituito con l.r. 10 maggio 2002, n. 15, art. 3.

3. L’Istituto svolge di norma le attività di propria competenza avvalendosi del personale interno, assunto anche per una durata predeterminata in funzione dell’attività da svolgere.
3 bis. L’istituto può stipulare, per qualifiche non dirigenziali, contratti di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e sulla base delle ordinarie procedure pubbliche di reclutamento. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono inquadrati, per il tempo di svolgimento del contratto medesimo, al livello immediatamente inferiore a quello di destinazione.(7)

Comma aggiunto con l.r. 6 febbraio 1998, n. 10, art.5.

4. L’Istituto può inoltre avvalersi della collaborazione di organismi esterni idonei allo scopo o di esperti di provata capacità, ai quali possono anche essere affidati studi e ricerche su oggetti specifici.
4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d bis), l'IRPET, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è autorizzato a incrementare la dotazione organica e a procedere all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non superiore al primo livello di posizione economica della categoria, fino al numero massimo di quattro unità. (50)

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 50, art. 2.

4 ter. Il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007") e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), relativamente alle assunzioni di cui al comma 4 bis, è assicurato nell'ambito dello spazio occupazionale reso disponibile dalle cessazioni di personale regionale nell'anno 2014, nonché dalle cessazioni del triennio 2011 – 2013. (50)

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 50, art. 2.

Art. 19
- Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità
1. Al finanziamento dell’Istituto si provvede:
a) con il contributo annuale della Regione a copertura delle spese di funzionamento e delle attività di cui all’ art. 2 , comma 1, determinato annualmente con legge di bilancio. (48)

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 21.

a bis) con i contributi regionali per il finanziamento delle attività comuni definite ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a bis); (22)

Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 17.

b) con i proventi derivanti da attività dell’Istituto a favore di soggetti pubblici e privati.
2. L’esercizio finanziario dell’Istituto ha inizio con l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2 bis. I contenuti del budget economico (84)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. (72)

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.

3. Il budget economico (84)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

è adottato dal Direttore dell’Istituto e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre (84)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione. (73)

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.

3 bis. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Istituto, entro venti giorni dal ricevimento del budget, (85)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (85)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

stesso. L’Istituto trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (85)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (85)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione. (74)

Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.

3 ter. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il budget. (85)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

(75)

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.

3 quater. Ai fini dell’espressione del parere consiliare, al budget economico (84)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

è allegato il programma di attività. (76)

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.

4. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’Istituto alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 3 bis. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento. (39)

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.

7. Al finanziamento della spesa per il contributo di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte senza oneri aggiuntivi con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 142 "Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 –2014. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. Restano in ogni caso salvi gli obblighi di contenimento della spesa di cui all’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011). (46)

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 22.

7 bis. Alla copertura della spesa per i contributi di cui al comma 1, lettera a bis) si provvede nel corso di ciascun esercizio a valere sulle risorse stanziate nelle UPB di riferimento per gli specifici ambiti di intervento. (23)

Comma aggiunto con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 17.

Art. 19 bis
1. L'IRPET provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’incremento della dotazione organica di cui all’articolo 18, comma 4 bis, con i contributi di cui all’articolo 19, comma 1, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 20
- Abrogazioni
1. È abrogata la legge regionale 12 dicembre 1989, n. 83 "Nuova disciplina dell’IRPET".
2. A decorrere dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge sono, altresì, abrogate le leggi regionali 29 maggio 1980, n. 74 "Ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico dell’IRPET" e 2 maggio 1985, n. 49 "Ordinamento degli uffici e del personale dell’IRPET - Modifiche e integrazioni alla L.R. 29-5-1980, n. 74 ".

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 6 febbraio 1998, n. 10 , art.5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 10 maggio 2002, n. 15 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r.10 novembre 2003, n. 54 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54 , art. 4.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54 , art. 5, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 163.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 14.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 15.

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Parole inserite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 16

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Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 34.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 27.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 29.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 31.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 32, ed ora così sostituito l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 63.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 34.

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Articolo abrogato con con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 37.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 21.

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Lettera inserita con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 62.

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Articolo aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 64.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 65.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 65.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 6.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7; ed ora così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 13.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.