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Legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

Ordinamento dell’IRPET.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima dell' 8 agosto 1996

Art. 19
- Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità
1. Al finanziamento dell’Istituto si provvede:
a) con il contributo annuale della Regione a copertura delle spese di funzionamento e delle attività di cui all’ art. 2 , comma 1, determinato annualmente con legge di bilancio. (48)

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 21.

a bis) con i contributi regionali per il finanziamento delle attività comuni definite ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a bis); (22)

Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 17.

b) con i proventi derivanti da attività dell’Istituto a favore di soggetti pubblici e privati.
2. L’esercizio finanziario dell’Istituto ha inizio con l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2 bis. I contenuti del budget economico (84)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. (72)

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.

3. Il budget economico (84)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

è adottato dal Direttore dell’Istituto e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre (84)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione. (73)

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.

3 bis. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Istituto, entro venti giorni dal ricevimento del budget, (85)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (85)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

stesso. L’Istituto trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (85)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (85)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione. (74)

Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.

3 ter. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il budget. (85)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

(75)

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.

3 quater. Ai fini dell’espressione del parere consiliare, al budget economico (84)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

è allegato il programma di attività. (76)

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.

4. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’Istituto alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 3 bis. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento. (39)

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.

7. Al finanziamento della spesa per il contributo di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte senza oneri aggiuntivi con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 142 "Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 –2014. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. Restano in ogni caso salvi gli obblighi di contenimento della spesa di cui all’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011). (46)

Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 22.

7 bis. Alla copertura della spesa per i contributi di cui al comma 1, lettera a bis) si provvede nel corso di ciascun esercizio a valere sulle risorse stanziate nelle UPB di riferimento per gli specifici ambiti di intervento. (23)

Comma aggiunto con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 17.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 6 febbraio 1998, n. 10 , art.5.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 10 maggio 2002, n. 15 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r.10 novembre 2003, n. 54 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54 , art. 4.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54 , art. 5, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 163.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 21.

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Parole aggiunte con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 14.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 15.

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Parole inserite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 16

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Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 34.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 27.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 29.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 31.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 32, ed ora così sostituito l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 63.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 34.

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Articolo abrogato con con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 37.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 21.

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Lettera inserita con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 62.

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Articolo aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 64.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 65.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 65.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 6.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7; ed ora così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 13.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.