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Legge regionale 29 luglio 1996, n. 60

Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, dell' 8 agosto 1996

Titolo 1
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina, in conformità con le disposizioni di cui alla Sito esternolegge 28 dicembre 1995, n. 549 , di seguito indicata come legge statale, l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dovuto alla Regione ai sensi dell’articolo 3 della legge medesima.
Art. 2
1. Il tributo è applicato ai rifiuti solidi, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e all'Sito esternoarticolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio), nonché ai fanghi palabili:
a) conferiti in discarica ai fini dello stoccaggio definitivo;
b) smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, o comunque classificati come impianti di smaltimento mediante operazione D10 di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); (55)

Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 1.

2. La base imponibile è costituita dalla quantità di rifiuti, espressa in tonnellate, conferiti e smaltiti ai sensi del comma 1.
Art. 3
- Soggetto passivo
1. Soggetto passivo del tributo è il gestore della discarica o dell’impianto di incenerimento di cui all’articolo 2, anche qualora sia lo stesso produttore dei rifiuti.
Art. 4
- Quota riservata alle Province
Art 4 bis
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge statale, una quota pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo consolidato nell'anno di riferimento è destinata ai comuni ove sono ubicati discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto di incenerimento, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione dei comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 1 e per la ripartizione tra gli stessi sulla base dei criteri generali definiti all'articolo 3, comma 3, della legge statale, della tipologia impiantistica e dei quantitativi dei rifiuti conferiti.
3. La quota del tributo destinata ai comuni è assegnata annualmente con deliberazione della Giunta regionale successivamente all'adozione annuale del rendiconto, a decorrere dall'anno d'imposta 2019, tenendo conto degli impianti di discarica e incenerimento di cui all'articolo 2, presso i quali sono stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 14 ed ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 15.

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Articolo sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 16 ed ora abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n.9 , art.9.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 18.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 19.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 146.

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Comma così sostituito con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 3.

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Parole abrogate con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.19.

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.21 ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.22.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.23.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 3.

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Note soppresse.

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Comma prima aggiunto con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 4, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Comma così sostituito con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Allegato aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 2.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 2, ed ora abrogata con l.r. 29 aprile 2016, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 8.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 29 aprile 2016, n. 29 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 1. Le relative disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data il testo è il seguente:

“ 1. In attuazione dell'articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.), a decorrere dal 1 gennaio 2006 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è determinato in:
a) euro 4,33 a tonnellata per i rifiuti speciali inerti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi delle norme di attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
b) euro 7,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti nella lettera a), derivanti:
1) da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico dei minerali, identificati con il codice CER 01, con esclusione dei rifiuti non specificati altrimenti compresi in tale categoria;
2) da operazioni di costruzione e demolizione identificati con il codice CER 17;
3) da processi termici identificati con il codice CER 10, come individuati nell'allegato A alla presente legge;
4) dalla lavorazione idrometallurgica del rame identificati con il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della voce 11 02 05;
b bis) nella misura di cui all’articolo 30 quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), per i rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;
c) euro 10,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b);
d) nella misura di cui agli articoli 30 bis e 30 quinquies della l.r. 25/1998 per i rifiuti urbani e assimilati;
e) euro 10,33 per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 36 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
f) euro 25,82 a tonnellata per i rifiuti pericolosi diversi da quelli indicati alla lettera e).”.
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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 20 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 34, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.