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Legge regionale 29 luglio 1996, n. 60

Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, dell' 8 agosto 1996

INDICE

espandere cartella Titolo 1 - - DISPOSIZIONI GENERALI
espandere cartella Titolo 2 - - DISCARICHE E IMPIANTI AUTORIZZATI
chudere cartella Titolo 3 - - DISCARICHE ABUSIVE E ABBANDONO, SCARICO E DEPOSITO INCONTROLLATO
Art. 9 - Applicazione del tributo
Art. 10 - Soggetto passivo
espandere cartella Titolo 4 - - ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, RIMBORSI
espandere cartella Titolo 5 - - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
espandere cartella Titolo 6 - - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Allegato A - Legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549. Individuazione rifiuti di cui all'articolo 23 bis, comma 1, lettera b), numero 3.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 14 ed ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 15.

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Articolo sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 16 ed ora abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n.9 , art.9.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 18.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 19.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 146.

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Comma così sostituito con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 3.

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Parole abrogate con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n. 9 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.19.

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.21 ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.22.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.23.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 3.

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Note soppresse.

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Comma prima aggiunto con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 4, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Comma così sostituito con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Allegato aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 1.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 2.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 2, ed ora abrogata con l.r. 29 aprile 2016, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 8.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2015, n. 86 , art. 9.

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Parole soppresse con l.r. 29 aprile 2016, n. 29 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 1. Le relative disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data il testo è il seguente:

“ 1. In attuazione dell'articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.), a decorrere dal 1 gennaio 2006 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è determinato in:
a) euro 4,33 a tonnellata per i rifiuti speciali inerti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi delle norme di attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
b) euro 7,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti nella lettera a), derivanti:
1) da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico dei minerali, identificati con il codice CER 01, con esclusione dei rifiuti non specificati altrimenti compresi in tale categoria;
2) da operazioni di costruzione e demolizione identificati con il codice CER 17;
3) da processi termici identificati con il codice CER 10, come individuati nell'allegato A alla presente legge;
4) dalla lavorazione idrometallurgica del rame identificati con il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della voce 11 02 05;
b bis) nella misura di cui all’articolo 30 quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), per i rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;
c) euro 10,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b);
d) nella misura di cui agli articoli 30 bis e 30 quinquies della l.r. 25/1998 per i rifiuti urbani e assimilati;
e) euro 10,33 per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 36 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
f) euro 25,82 a tonnellata per i rifiuti pericolosi diversi da quelli indicati alla lettera e).”.
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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 20 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 34, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.