Legge regionale 28 marzo 1996, n. 24
Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30-5-1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A. (2) (3)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 9 aprile 1996
Art. 5
- Gestione delle partecipazioni ex ETSAF Integrazioni alla l.r. n. 41/94
1. La Giunta regionale conferisce alla Fidi Toscana S.p.A.(2)mandato a gestire, vendere e ottenere il rimborso delle partecipazioni revenienti dalla liquidazione dell’ETSAF.
2. Le somme recuperate dalla Fidi Toscana S.p.A. sia a titolo di recupero dei crediti sia dalla gestione o vendita delle partecipazioni di cui al comma 1, detratte le spese relative al compenso di cui all’articolo 2, comma 2, vengono utilizzate dalla Fidi Toscana S.p.A. per la dotazione finanziaria del fondo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) della l.r. 41/1994. (6)
Note del Redattore:
Le parti omesse del presente articolo sono riportate in modifica alla l.r.. 30 maggio 1994, n. 41 , art. 13.
Parole così sostituite con l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 5, comma 1. Il secondo comma dell’ art. 5 della l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , riportata alla voce 5, così recita: Le modifiche alla l.r.. 28 marzo 1996 n. 24 .omissis. entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..
Comma prima inserito con l.r.. 24 dicembre 2002, n. 46 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.