Legge regionale 28 marzo 1996, n. 24
Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30-5-1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A. (2) (3)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 9 aprile 1996
Art. 2
- Affidamento a Fidi Agricola S.p.A. delle azioni di recupero
1. L’esercizio delle azioni di recupero, anche coattive, è demandata alla Fidi Toscana S.p.A.(2)la quale per lo svolgimento delle azioni stesse dovrà attenersi alle direttive impartite dal Consiglio regionale.
2. Le direttive definiscono, fra l’altro, il compenso spettante alla Fidi Toscana S.p.A.(2)per lo svolgimento delle azioni di recupero.
3. La Fidi Toscana S.p.A.(2)dovrà trasmettere semestralmente alla Giunta regionale una relazione dettagliata per tutte le pratiche in amministrazione, riepilogativa delle azioni svolte.
Note del Redattore:
Le parti omesse del presente articolo sono riportate in modifica alla l.r.. 30 maggio 1994, n. 41 , art. 13.
Parole così sostituite con l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 5, comma 1. Il secondo comma dell’ art. 5 della l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , riportata alla voce 5, così recita: Le modifiche alla l.r.. 28 marzo 1996 n. 24 .omissis. entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..
Comma prima inserito con l.r.. 24 dicembre 2002, n. 46 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.