Legge regionale 28 marzo 1996, n. 24
Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30-5-1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A. (2) (3)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 9 aprile 1996
Art. 1
- Azione di recupero dei crediti
1. La Regione, a seguito di accordo transattivo con il sistema bancario relativamente alle obbligazioni fidejussorie a suo tempo assunte dal Fondo Regionale di Garanzia, realizzato ai sensi della L.R. 30-5-1994 n. 41 così come modificata dall’ art. 6 della l.r.. del 16-8-1995 n. 88 , esercita l’azione di regresso nei confronti dei debitori principali, nonché‚ contro gli eventuali coogaranti, in quanto surrogata ex lege nei diritti e nelle garanzie a suo tempo acquisite dalla Banca finanziatrice.
2. L’azione di recupero deve tendere al rientro dell’esborso finanziario sopportato dalla Regione in attuazione della transazione, tenuto anche conto delle esigenze di recupero e di mantenimento della funzionalità delle strutture.
3. La presente legge si applica per la definizione dei crediti già maturati a seguito di accordi transattivi già sottoscritti e per quelli che troveranno successiva realizzazione.
4. La presente legge si applica inoltre per i crediti maturati o che matureranno a seguito del rimborso da parte della Regione delle obbligazioni del Fondo regionale di garanzia - sezione fidejussoria.
Note del Redattore:
Le parti omesse del presente articolo sono riportate in modifica alla l.r.. 30 maggio 1994, n. 41 , art. 13.
Parole così sostituite con l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 5, comma 1. Il secondo comma dell’ art. 5 della l.r.. 12 novembre 1997, n. 82 , riportata alla voce 5, così recita: Le modifiche alla l.r.. 28 marzo 1996 n. 24 .omissis. entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..
Comma prima inserito con l.r.. 24 dicembre 2002, n. 46 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 21 novembre 2008, n. 62.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.