Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104
Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara.
Bollettino Ufficiale n. 78, parte prima, del 14 dicembre 1995
Art. 1
1. La ricerca e la coltivazione degli agri marmiferi di Massa e Carrara, se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all’entrata in vigore della presente, è disciplinata con regolamento dei Comuni stessi, ciascuno per il rispettivo territorio, ai sensi del 3º comma dell’art. 64 della R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
2. Gli agri marmiferi nei Comuni di Carrara e di Massa mantengono la loro condizione di beni del patrimonio indisponibile comunale.
3. I regolamenti di cui al 1º comma sono redatti in conformità alle disposizioni della presente legge e sono sottoposti al solo ordinario controllo di legittimità del competente organo regionale.
4. Il Comune adegua il proprio regolamento alle modifiche successive apportate alla normativa di riferimento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.