1. Fermo quanto disposto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni e integrazioni, non possono essere nominati Amministratore i consiglieri regionali e i componenti degli organi di altri enti regionali, i Sindaci, i Presidenti delle Amministrazioni comunali e provinciali, i Presidenti delle Comunità montane e i membri degli esecutivi di tali enti; i presidenti, direttori o componenti di organi di rappresentanza o esecutivi di enti pubblici e privati, anche economici, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; gli amministratori straordinari delle Aziende sanitarie locali, gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi all'Azienda ed i membri degli organi delle organizzazioni professionali e sindacali agricole.
2. Nel caso in cui sia nominato amministratore un dipendente regionale, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale". Nel caso in cui il dipendente regionale sia collocato in aspettativa, senza assegni per tutta la durata dell'incarico, il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.
3. L'incarico di direttore tecnico non è compatibile con cariche pubbliche elettive o di nomina, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente od autonoma ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo per i pubblici dipendenti.
3 bis. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano alla carica di amministratore e di direttore tecnico le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), in materia di ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interessi. (19)
L’ art. 17 della L.R. 24 aprile 1997, n. 29 , così recita: "1. In sede di prima applicazione dell’ art. 5 della L.R. 27 luglio 1995 n. 83 , i beni immobili del patrimonio aziendale sono alienati in deroga al 5º comma dello stesso articolo con le procedure di cui al Titolo I, Capo I e II della presente legge. 2. A tal fine, in allegato alla prima relazione previsionale programmatica successiva all’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni immobili ad uso non abitativo (Tabella A) ed abitativo (Tabella B) da porre in alienazione con le procedure di cui alla presente legge".
L' articolo 2 della l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 dispone che “ 1. La gestione commissariale dell'Azienda regionale agricola di Alberese è confermata fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino dell'ente e comunque non oltre il 30 giugno 2011. Gli altri organi dell'Azienda restano in carica fino al medesimo termine”.