Art. 13
1. La raccolta è consentita secondo il seguente calendario:
b) Tuber melanosporum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;
c) Tuber brumale, var. moschatum: per tutto il territorio regionale dal 15 novembre al 15 marzo;
d) Tuber aestivum: per tutto il territorio regionale dal 1º giugno al 30 novembre;
e) Tuber uncinatum: per tutto il territorio regionale dal 1º ottobre al 31 dicembre;
f) Tuber brumale: per tutto il territorio regionale dal 1º gennaio al 15 marzo;
h) Tuber macrosporum: per tutto il territorio regionale dal 1º settembre al 31 dicembre;
i) Tuber mesentericum: per tutto il territorio regionale dal 1º settembre al 31 gennaio.
2. La ricerca e la raccolta sono consentite secondo i seguenti orari solari:
gennaio dalle ore 7.00 alle ore 18.00;
febbraio dalle ore 6.30 alle ore 18.30;
marzo dalle ore 6.00 alle ore 19.00;
aprile dalle ore 5.00 alle ore 20.00;
maggio raccolta non consentita;
giugno dalle ore 4.00 alle ore 21.00;
luglio dalle ore 4.00 alle ore 20.30;
agosto dalle ore 4.30 alle ore 20.00;
settembre dalle ore 5.00 alle ore 19.30;
ottobre dalle ore 5.30 alle ore 18.30;
novembre dalle ore 6.30 alle ore 17.30;
dicembre dalle ore 7.00 alle ore 17.30.
5. E’ comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.
6. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell’ art. 2 della presente legge, (27) Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 44.
ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta dietro formale richiesta documentata.