Legge regionale 4 aprile 1995, n. 36
Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 7 aprile 1995
Art. 8
- Norme transitorie e finali
1. Sino alla stipula di nuove convenzioni sottoscritte in base alle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 5, restano valide le convenzioni attualmente in essere tra Artigiancredito Toscano, le Cooperative e Consorzi artigiani e le banche.(7)
2. È abrogata la l.r. 16 febbraio 1987, n. 12 , fermo restando le obbligazioni e gli impegni in corso.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.