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Legge regionale 4 aprile 1995, n. 36

Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 7 aprile 1995

Art. 7
- Statuto delle Cooperative dei Consorzi
1. Ai fini dell’accesso ai benefici della presente legge, le Cooperative ed i Consorzi provvedono, entro un anno dalla sua entrata in vigore, ad adeguare, in caso di difformità, il proprio Statuto ai seguenti principi:
a) fini di mutualità e scopi non di lucro;
b) presenza di imprese non artigiane nei limiti massimi previsti dall’Sito esternoart. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l’artigianato";
c) diritto di voto negli organi sociali riferito alla persona dei soci e non alla relativa quota di partecipazione al capitale sociale;
d) designazione di un membro del Consiglio di amministrazione o del Comitato Tecnico da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente;
e) istituzione di un Collegio dei Probiviri;
f) designazione del Presidente del Collegio Sindacale da parte della Provincia nel cui territorio ha sede la Cooperativa o il Consorzio, scelto fra gli iscritti nel registro previsto dall’Sito esternoart. 1 del Sito esternoD.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ;
g) osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni all’Artigiancredito Toscano da parte della Cooperativa o Consorzio associato, e rispetto, entro le linee di sviluppo approvate annualmente dall’Assemblea dei soci dell’Artigiancredito Toscano, delle procedure stabilite dal Consiglio di amministrazione dello stesso Artigiancredito Toscano per la gestione dei fondi regionali.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 3.

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Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 8.

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Lettera abrogata con l.r. 20 marzo 2000, n. 35 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

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Lettera abrogata con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.