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Legge regionale 4 aprile 1995, n. 36

Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 7 aprile 1995

Art. 6
- Statuto dell’Artigiancredito Toscano
1. Ai fini dell’accesso ai benefici della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore l’Artigiancredito Toscano provvede ad adeguare, in caso di difformità, il proprio Statuto ai seguenti principi:
a) fini di mutualità e scopo non di lucro;
b) diritto di voto negli organi sociali da parte dei soci riferito alle entità della loro base associativa;
c) compiti di rappresentanza delle Cooperative e Consorzi associati nei confronti della Regione Toscana, oltre ai compiti di sviluppo, coordinamento, assistenza tecnica e amministrativa;
d) presenza nel Consiglio di amministrazione (10)

Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

di un membro in rappresentanza dell’Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana;
e) presenza nel Consiglio di amministrazione di due membri, uno per ciascuna Associazione dell’Artigianato maggiormente rappresentativa, nominati dalla Commissione Regionale per l’Artigianato;
f) istituzione di un Collegio dei Probiviri;
g bis) obbligo del rispetto delle direttive emanate dalla Giunta regionale in base all’art.5.(6)

Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 6.

2. In ogni caso, ad esclusione del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, la maggioranza dei componenti degli organi sociali è nominata dalle Cooperative e Consorzi per almeno i due terzi.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 3.

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Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 8.

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Lettera abrogata con l.r. 20 marzo 2000, n. 35 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

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Lettera abrogata con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.