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Legge regionale 4 aprile 1995, n. 36

Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 7 aprile 1995

Art. 5
1. La Giunta regionale adotta, sentito anche l’Artigiancredito Toscano, apposite specifiche direttive in base alle quali Artigiancredito Toscano è tenuto a stipulare le convenzioni con le banche, le società di leasing e di factoring e altre istituzioni finanziarie per la concessione delle garanzie.
2. Le direttive della Giunta regionale determinano:
a) l’importo massimo e minimo delle operazioni assistite dalla garanzia primaria o sussidiaria di Artigiancredito Toscano;
b) i tempi massimi e minimi di ammortamento;
c) la regolamentazione per l’erogazione dei contributi;
d) la ripartizione dell’intervento a garanzia tra Artigiancredito Toscano e i soci, che comunque non superi la misura percentuale del 60% a carico di Artigiancredito Toscano;
e) i criteri per definire un rapporto tra operazione garantita e quote sociali effettivamente sottoscritte e versate dal socio della Cooperativa o Consorzio fidi;
f) ogni altro elemento ritenuto utile o necessario dalla Giunta regionale.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 3.

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Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 1998, n. 101 , art. 8.

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Lettera abrogata con l.r. 20 marzo 2000, n. 35 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

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Lettera abrogata con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.