Legge regionale 4 aprile 1995, n. 36
Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima del 7 aprile 1995
Art. 5
- Direttive regionali e convenzioni (5)
1. La Giunta regionale adotta, sentito anche l’Artigiancredito Toscano, apposite specifiche direttive in base alle quali Artigiancredito Toscano è tenuto a stipulare le convenzioni con le banche, le società di leasing e di factoring e altre istituzioni finanziarie per la concessione delle garanzie.
2. Le direttive della Giunta regionale determinano:
a) l’importo massimo e minimo delle operazioni assistite dalla garanzia primaria o sussidiaria di Artigiancredito Toscano;
b) i tempi massimi e minimi di ammortamento;
c) la regolamentazione per l’erogazione dei contributi;
d) la ripartizione dell’intervento a garanzia tra Artigiancredito Toscano e i soci, che comunque non superi la misura percentuale del 60% a carico di Artigiancredito Toscano;
e) i criteri per definire un rapporto tra operazione garantita e quote sociali effettivamente sottoscritte e versate dal socio della Cooperativa o Consorzio fidi;
f) ogni altro elemento ritenuto utile o necessario dalla Giunta regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.